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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43217/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio disposto dalla Procura (126 SIM, un telefono cellulare e fotocopie di documenti) per carenza e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava l'assenza di spiegazione circa la sussistenza degli elementi del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), la mancata individuazione del reato presupposto, la mancanza di indicazione di circostanze di tempo e luogo, l'assenza del vincolo di pertinenzialità fra le cose sequestrate e l'oggetto della prova e la genericità delle esigenze probatorie giustificative della permanenza dell'indisponibilità del bene, soprattutto con riferimento al telefono cellulare e alle schede SIM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (in particolare Sez. U. n. 36072/2018 e precedenti), ha affermato che il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se concisa, una motivazione specifica che espliciti le ragioni probatorie in relazione ai singoli beni. Ha censurato l'uso di un modulo prestampato da parte della Procura e la motivazione del Tribunale, definita tautologica e insufficiente. Poiché il Pubblico Ministero non aveva indicato le esigenze probatorie e il Tribunale non poteva supplire a tale omissione, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando la nullità del decreto di sequestro e ordinando la restituzione dei beni all'avente diritto. Nota: il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al sequestro del cellulare, ma la Corte ha disposto annullamento senza rinvio per tutti i beni sequestrati.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la decisione osserva che il decreto di sequestro deve esplicitare come gli oggetti sequestrati si rapportino agli elementi della fattispecie penale contestata

  • art. 253 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di motivazione per il decreto di sequestro; la Corte richiama l'obbligo che la motivazione espliciti le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità dei beni

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come parametro generale che collega l'obbligo di motivazione alle decisioni che incidono su diritti; sottolinea la necessità di motivazione anche per misure che colpiscono diritti reali

  • art. 42 Cost.

    Rilevanza costituzionale del rispetto dei diritti di proprietà e del principio di proporzionalità nella compressione di tali diritti tramite misure cautelari

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU

    Principio convenzionale sulla protezione della proprietà, usato per sostenere l'esigenza di adeguata motivazione e proporzionalità per l'imposizione di vincoli sui beni

  • Sez. U. n. 36072/2018

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito l'obbligo di specifica motivazione delle ragioni probatorie nei decreti di sequestro probatorio anche quando si tratti di corpo del reato; principio applicato dalla Corte nel caso di specie

  • Sez. U. n. 5876/2004

    Precedente di orientamento richiamato come base dell'obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio

  • Corte EDU, Agosi c. Regno Unito (24/10/1986)

    Giurisprudenza europea citata a sostegno del principio di proporzionalità tra la misura che incide sulla proprietà e il fine perseguito dall'azione pubblica

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se in forma concisa, una motivazione specifica che espliciti le esigenze probatorie riferite a ciascun bene o categoria di beni sequestrati.
  • L'uso di formulari prestampati e di formule generiche del tipo "cose obiettivamente dimostrative" è insufficiente a giustificare la misura: occorre collegare gli oggetti sequestrati agli elementi concreti della fattispecie contestata.
  • Se il decreto di sequestro, emanato dal Pubblico Ministero, omette di indicare le ragioni probatorie essenziali, il giudice del riesame non è legittimato a colmare tale omissione disegnando ex novo le finalità del sequestro; l'omissione può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • Le esigenze di proporzionalità e tutela della proprietà (art. 42 Cost. e Protocollo 1 CEDU) impongono che la durata e l'entità dell'ingerenza sui beni siano giustificate e commisurate alle effettive necessità investigative.
  • In situazioni analoghe, la difesa può chiedere l'annullamento del sequestro sostenendo carenza motivazionale; in presenza di omissioni essenziali da parte dell'accusa, è ragionevole ottenere la restituzione dei beni senza rinvio.

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