Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36048/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Una società datrice di lavoro aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della propria assenza di responsabilità nella causazione di alcune malattie professionali e di un infortunio occorsi a dipendenti, chiedendo così il mantenimento del tasso del premio assicurativo INAIL nella misura più favorevole. L'INAIL aveva resistito e formulato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del premio in misura superiore, assumendo che la variazione fosse legittima in ragione degli eventi occorsi ai lavoratori. In appello la società aveva censurato, tra l'altro, la carenza di specificità e di motivazione del provvedimento di oscillazione del tasso (modello 20 SM) e la mancata indicazione tempestiva degli eventi posti a base della variazione. L'INAIL ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 112, 437, comma 2, 345, 276, comma 2, e 359 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente mutato il thema decidendum, trasformando la controversia da giudizio sulla legittima misura del premio in giudizio sulla validità formale dell'atto amministrativo di variazione, così pronunciando su una causa petendi diversa da quella devoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INAIL. Ha osservato che la controversia di merito aveva ad oggetto, sin dall'origine e anche in appello, la determinazione della legittima misura del premio assicurativo dovuto per l'anno 2007, mentre il profilo della originaria insufficienza motivazionale del modello 20 SM costituiva solo un antefatto amministrativo, non idoneo a restringere il giudizio alla sola legittimità formale del provvedimento. La Corte ha quindi ravvisato una violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale dell'INAIL e per illegittima modifica della causa petendi e del petitum da parte del giudice d'appello. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può sostituire d'ufficio la causa petendi né omettere di esaminare la domanda effettivamente proposta

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente quale norma processuale violata nel giudizio del lavoro

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente quale norma processuale violata in relazione al mutamento del thema decidendum in appello

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della denunciata violazione processuale

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della denunciata violazione processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per nullità della sentenza o del procedimento, per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 45, comma 2, d.P.R. 124/1965

    richiamato nella sentenza d'appello come norma invocata dalla società per sostenere il diritto alla sospensione del provvedimento

  • art. 23 D.M. 12 maggio 2000

    richiamato quale base normativa dell'obbligo di motivazione del provvedimento di oscillazione del premio

Massime di principio

  • Quando si deduce il vizio di ultrapetizione, extrapetizione o omessa pronuncia, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare il contenuto effettivo del petitum e della causa petendi, trattandosi di error in procedendo.
  • Il giudizio non può essere arbitrariamente ridotto alla sola legittimità formale di un atto interno al rapporto sostanziale se la domanda introduttiva e la riconvenzionale investono l'intera determinazione del rapporto e della pretesa economica.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste sia quando il giudice omette di esaminare una domanda o eccezione, sia quando sostituisce d'ufficio un'azione ad un'altra travisando il contenuto effettivo della domanda.
  • Un profilo relativo alla motivazione originaria di un provvedimento amministrativo può costituire solo un antefatto della controversia e non necessariamente il suo oggetto esclusivo, se la lite concerne in realtà la debenza e la misura della prestazione o del contributo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.