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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 19362 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2005, fondato sulla contestazione di costi dedotti mediante quattro fatture emesse da NS s.r.l. per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti: tre relative a prodotti di fotoincisione e una relativa ad attrezzature industriali. I contribuenti hanno sostenuto, in Cassazione, che i giudici di merito avessero violato le regole sulla valutazione delle prove, sulle presunzioni semplici e sull'obbligo di motivazione, lamentando il mancato esame di documenti contabili, della proporzionalità tra costi e ricavi, dell'esistenza fisica dei beni e degli esiti del procedimento penale. È stato inoltre rilevato che i motivi mescolavano in modo non distinto violazioni di legge e vizi motivazionali e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, ritenendo i motivi inammissibili o comunque infondati. La sentenza regionale era adeguatamente motivata nel considerare fittizie le operazioni, sulla base di elementi quali la prossimità al fallimento della società emittente, l'irregolarità della contabilità, i pagamenti almeno in parte effettuati in contanti e l'assenza di tracce dei beni venduti. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti spettano ai giudici di merito e non possono essere rivalutate in Cassazione, salvo vizi di legge o motivazionali specifici. I contribuenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 5, Costituzione

    obbligo di motivazione adeguata e sufficiente

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sintetica ma chiara, logica e sufficiente.

  • Art. 116 c.p.c.

    prudente apprezzamento delle prove

    La valutazione delle prove rientra nel merito del giudice e, di regola, non è sindacabile in Cassazione, salvo violazioni specifiche delle regole legali di valutazione.

  • Art. 2729 c.c.

    presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

    Le presunzioni possono fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari presentano gravità, precisione e concordanza. La Corte ha ritenuto ragionevole l'inferenza sulla inesistenza delle operazioni.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione può riguardare violazioni di legge o specifici vizi motivazionali, ma non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e autosufficienti, indicando concretamente quale statuizione della sentenza violi la legge e per quale ragione.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente

    La mancata notifica al contribuente del processo verbale di constatazione è stata ritenuta violazione dello Statuto del contribuente. Tale profilo aveva determinato l'annullamento dell'accertamento nei confronti del socio L.F. nei precedenti gradi, ma non ha inciso sull'esito del ricorso per Cassazione della società e dei soci.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione occorre distinguere chiaramente i motivi di violazione di legge dai vizi di motivazione; la loro mescolanza non scindibile può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La Cassazione non è un ulteriore giudice del merito: non rivaluta documenti, testimonianze, presunzioni o la ricostruzione dei fatti effettuata dalle Commissioni tributarie.
  • Per contestare un accertamento basato su fatture per operazioni inesistenti è necessario fornire elementi concreti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni o sulla reale esistenza e consegna dei beni; la sola regolarità formale delle fatture non è normalmente sufficiente.
  • La combinazione di indizi quali irregolarità contabili del fornitore, imminente insolvenza o fallimento, pagamenti in contanti e assenza di riscontri materiali può sostenere la presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni.
  • Le questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto o che non siano state adeguatamente dedotte e documentate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • La mancata notifica del processo verbale di constatazione può incidere sulla validità dell'accertamento quando la legge impone tale adempimento e il contribuente non abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.

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