Sentenza del 13/11/2017 n. 1597 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità del ricorso in caso di applicazione del D.Lgs. 218/97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione e aveva quindi utilizzato la sospensione di 90 giorni dei termini per proporre ricorso prevista dal D.Lgs. 218/1997. Tuttavia, non aveva formulato alcuna concreta proposta di definizione e non si era presentato all’invito dell’ufficio, impedendo lo svolgimento del contraddittorio. In appello ha inoltre lamentato carenza di motivazione della sentenza, regolarità e tempestività del ricorso, vizi della procura, mancata redazione del PVC e omessa valutazione della sua eventuale conoscenza del meccanismo fraudolento.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario perché presentato oltre i termini ordinari. La sospensione dei termini prevista dall’accertamento con adesione è stata ritenuta applicabile solo in presenza di un comportamento effettivamente collaborativo e conforme a buona fede, finalizzato allo svolgimento del contraddittorio; non può essere utilizzata con finalità meramente dilatorie. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al PVC, poiché questo non è necessario quando non vi sia stato accesso ai locali dell’impresa, secondo Cassazione, ordinanza n. 10989 del 5 maggio 2017. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 218/1997, disciplina dell’accertamento con adesione
Sospensione di 90 giorni dei termini per la proposizione del ricorso
La sospensione dei termini non è stata considerata automaticamente invocabile per il solo deposito dell’istanza. Secondo la decisione, il contribuente deve partecipare concretamente al procedimento, anche mediante una proposta o la presenza al contraddittorio; in mancanza, l’istanza può essere considerata meramente dilatoria.
Art. 10 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Principi di buona fede e collaborazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria
L’esercizio della facoltà di accertamento con adesione deve avvenire secondo buona fede e collaborazione, consentendo all’ufficio e al contribuente di confrontarsi effettivamente sulla possibile definizione della controversia.
Art. 18 del D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla validità della procura e alla sottoscrizione del ricorso, ma la questione non ha inciso sull’esito, determinato dalla tardività e conseguente inammissibilità del ricorso.
Cassazione, ordinanza n. 10989 del 5 maggio 2017
La decisione richiama il principio secondo cui il processo verbale di constatazione non è necessariamente dovuto quando l’accertamento non deriva da un accesso presso i locali dell’impresa.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non dovrebbe essere considerata una garanzia automatica della sospensione dei termini: il contribuente deve verificare la disciplina applicabile e partecipare effettivamente al procedimento.
- La mancata partecipazione all’invito dell’ufficio e l’assenza di qualsiasi proposta possono essere valutate come comportamento meramente dilatorio, con il rischio che il ricorso successivo sia dichiarato tardivo e inammissibile.
- Per conservare la possibilità di definizione e la sospensione dei termini è opportuno presentarsi al contraddittorio, formulare eventualmente una proposta e documentare ogni comunicazione o impedimento.
- Il PVC non è necessariamente richiesto quando l’accertamento è basato su attività svolte senza accesso ai locali dell’impresa; occorre distinguere tra verifiche con accesso e controlli documentali o da banche dati.
- Le contestazioni non esaminate in primo grado devono essere dedotte tempestivamente e in modo specifico; inoltre, motivi nuovi introdotti in appello possono essere dichiarati inammissibili.
- La decisione riguarda una specifica interpretazione giudiziale: prima di fare affidamento sulla sospensione dei termini è necessario verificare la normativa vigente e la giurisprudenza applicabile al caso concreto.
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