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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46290/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per estorsione aggravata ritenendo: insufficiente e contraddittoria la prova (vittima non attendibile, mancato riconoscimento fotografico di Cervanaku, la minaccia sarebbe stata proferita solo da Spinelli e non da entrambi); errata qualificazione giuridica del fatto (sarebbe violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non estorsione); erronea applicazione dell'aggravante delle più persone riunite; erronea valutazione delle circostanze attenuanti e della misura della pena, con mancato riconoscimento della lieve entità del danno e di altre attenuanti (art. 62 n.4 cod.pen.). Sono stati anche depositati motivi nuovi in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato la valutazione di merito circa l'attendibilità della persona offesa (valutazione di fatto non sindacabile in assenza di contraddizioni manifeste), ritenendo provate le minacce poste in essere da Spinelli e coadiuvate da Cervanaku, nonché l'ottenimento dell'ingiusto profitto (denaro e telefono). Ha escluso la sussunzione nel delitto di violenza privata o nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando il principio per cui la pretesa illecita finalizzata a un profitto ingiusto configura estorsione. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione della pena da parte del giudice di merito e non ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante per particolare tenuità del danno. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 cod.pen.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte non ha ritenuto applicabile tale norma perché il fatto è stato qualificato come estorsione dato il fine di ottenere un ingiusto profitto

  • art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti (danno di speciale tenuità). I giudici di merito hanno ritenuto che il danno (300 euro e un telefonino) non fosse così esiguo da giustificare l'applicazione dell'attenuante; tale valutazione è discrzionale e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 132 cod.pen.

    Principio di determinazione della pena; richiamato per giustificare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena base

  • art. 133 cod.pen.

    Criteri di individualizzazione della pena e bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato tali criteri

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola di ammissibilità dei motivi nuovi in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi depositati dai ricorrenti ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione contiene contraddizioni manifeste o valutazioni illogiche; non è sufficiente contestare aspetti marginali del racconto.
  • Quando le minacce sono finalizzate a procurare un vantaggio economico (es. denaro, beni) la condotta si inquadra tipicamente nell'estorsione e non nella violenza privata.
  • La presenza fisica di un coimputato, l'uso di un veicolo di proprietà o in uso al coimputato e l'attiva acquisizione del profitto (es. ricevere il cellulare o il denaro) supportano il concorso nel reato.
  • La determinazione della pena e il confronto tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per contestare tali scelte in cassazione è necessario dimostrare vizi logico-giuridici o arbitrio.
  • Motivi nuovi introdotti in cassazione sono soggetti a limiti di ammissibilità (art. 585 c.4 c.p.p.); presentare argomentazioni non già espresse in sede di merito rischia l'inammissibilità.

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