Sentenza n. 11081/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del 26 gennaio 2023, prot. n. 16; - del decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del 2 febbraio 2023, prot. n. 35; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 luglio 2023: - della graduatoria finale di concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, rilevando che la dichiarazione inequivocabile dei ricorrenti attestava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. La pronuncia è quindi resa in rito, senza esame dei vizi dedotti contro i decreti e la graduatoria. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: decreti ministeriali di esclusione dalla procedura concorsuale e graduatoria finale del concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano due decreti del Ministero dell’interno relativi alla procedura concorsuale per l’assunzione nel Corpo dei vigili del fuoco, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. Erano stati ammessi con riserva in forza di un’ordinanza cautelare, ma successivamente esclusi dopo la sentenza di merito che aveva definito la precedente controversia. Nel corso del giudizio rinunciavano alla domanda cautelare e, con nota depositata il 21 maggio 2026, dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l’applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivocabile della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti impugnati.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, in ragione della pronuncia in rito.
Come è indicizzato
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