Cassazione Penale, Ordinanza n. 11550/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21 novembre 2024. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso erano due: il primo contestava l'accertamento della condotta di reato e la correlazione tra le condotte violente e l'atto d'ufficio degli agenti di polizia penitenziaria, sostenendo in sostanza un difetto di motivazione sulla riferibilità delle condotte al servizio svolto in carcere; il secondo contestava la sussistenza della recidiva e l'aumento per la continuazione. La Corte rileva però che le doglianze erano formulate in modo generico e non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già affrontato in modo puntuale tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici entrambi i motivi: il primo perché non scalfiva la motivazione della Corte d'appello sulla correlazione tra le condotte violente e l'atto d'ufficio connesso ai compiti di sicurezza della polizia penitenziaria; il secondo perché non si confrontava con le argomentazioni sulla recidiva e sull'aumento per continuazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di difetto di motivazione non può risolversi in una critica generica alle valutazioni di merito quando la decisione di appello abbia già fornito una motivazione congrua e puntuale.
- Le doglianze che non individuano un errore logico o giuridico specifico, ma contestano in modo astratto l'accertamento dei fatti o la valutazione delle circostanze aggravanti e della continuazione, sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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