Sentenza n. 14539/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il visto è stato rilasciato dall’Amministrazione, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’annullamento del diniego. Il MAECI si è costituito resistendo al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il visto d’ingresso è stato rilasciato successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, ritenuta riferibile al MAECI, e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento all’autorità amministrativa per l’esecuzione e l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto il diniego di un visto d’ingresso, l’Amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’atto sopravvenuto.
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