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Sentenza

Sentenza n. 4687/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 2367/2025, emessa in data 23 maggio 2025 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202505153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, posto a carico con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2367/2025 del 23 maggio 2025, di assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle la carta elettronica del docente del valore nominale di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto il rilascio della carta con accredito complessivo di € 1.500, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento della penalità di mora. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha ritenuto documentati il giudicato e la notifica del titolo e rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché la mancata esecuzione era stata allegata dalla ricorrente e non contestata dal Ministero, che non aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura, e poiché an e quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di rilasciare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la carta elettronica del docente, accreditandovi € 1.500. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; l’incarico non comporta compenso. Ha respinto la domanda di astreinte perché, in ragione della funzione della carta quale contributo per aggiornamento e formazione e non corrispettivo, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 22 dicembre 2025, la signora Carmen Zippo agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2367/2025 del 23 maggio 2025 (R.G. n. 3563/2025) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

    La disposizione consente di promuovere l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 23 maggio 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

    Per la proposizione dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione va rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Ritiene altresì il Collegio che, in ragione della funzione assegnata alla “carta del docente”, costituente un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, non possa trovare accoglimento, siccome manifestamente iniqua, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La carta del docente ha natura di contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, non di corrispettivo; tale funzione è rilevante nel valutare l’equità della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritiene altresì il Collegio che, in ragione della funzione assegnata alla “carta del docente”, costituente un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, non possa trovare accoglimento, siccome manifestamente iniqua, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non va disposta quando, considerate la natura e la funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, quando il passaggio in giudicato e la notifica del titolo sono documentati, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nominare un commissario ad acta.
  • Se l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione, e l’esistenza e l’ammontare del credito sono incontestati, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento della prestazione nei termini risultanti dal giudicato.
  • La penalità di mora prevista per l’inosservanza del giudicato può essere negata quando, in considerazione della funzione della prestazione da eseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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