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Sentenza

Sentenza n. 1042/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 312/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 1101/2023), pubblicata in data 07.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.519,44.

Giustizia amministrativa202600432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.519,44 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha escluso dalla domanda le spese liquidate direttamente in favore dei propri difensori antistatari, non avendo legittimazione a chiederne l'ottemperanza. La sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato la validità del titolo giudiziale notificato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza e l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altri dipartimenti o articolazioni ministeriali, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo buona amministrazione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere utilizzata come titolo esecutivo se attestata conforme all'originale; dopo le modifiche richiamate dal giudice non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Fornisce i parametri per la liquidazione delle spese processuali, ridotti dal giudice in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia stato validamente attestato conforme all'originale e notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e risulti l'inadempimento dell'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che ordina l'ottemperanza, subordinandone l'attivazione all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza e può delegare l'attuazione dell'incarico a soggetti pubblici professionalmente idonei, anche appartenenti ad altre articolazioni della stessa amministrazione, se ciò favorisce un'esecuzione più sollecita ed efficace.
  • Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare il capitolo di spesa pertinente, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo un criterio di buona amministrazione, per evitare che l'organizzazione interna dell'amministrazione impedisca l'attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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