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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20921/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorso si fondava su un unico motivo, formalmente denunciato come vizio di motivazione ex art. 606, lett. e, c.p.p., con cui si lamentava che il giudice del riesame non avesse applicato il preteso orientamento derivante dalla legge n. 47/2015 in tema di pericolo di recidiva. Secondo la difesa, la valutazione cautelare avrebbe dovuto concentrarsi sull'imminenza di una nuova occasione criminosa; la motivazione impugnata, invece, valorizzava la gravità della condotta, la flagranza e gli indici di professionalità, oltre alla personalità dell'indagato e alla sua spregiudicatezza criminale nonostante il dedotto mutamento di vita e l'asserito inserimento lavorativo stabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata, ed anche manifestamente infondato. La Corte ha condiviso la valutazione cautelare che aveva desunto il pericolo di reiterazione dai comportamenti e dalle modalità del fatto, dalla gravità della condotta, dagli indici di professionalità e dalla personalità dell'indagato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e, c.p.p.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso, ma la censura è ritenuta generica e non correlata alla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte ribadisce che l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione richiedono una prognosi fondata sulla valutazione complessiva dei comportamenti, delle modalità del fatto e delle condizioni attuali dell'indagato, senza necessità di individuare una prossima occasione criminosa.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    È citato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di discussione orale nei termini.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    È citato quale base procedurale per la trattazione camerale del ricorso senza presenza delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. non richiede l'individuazione di una specifica e prossima occasione criminosa, ma una prognosi concreta e attuale fondata sulla complessiva valutazione della condotta addebitata, delle modalità di commissione del fatto e della personalità dell'indagato.
  • Una censura di legittimità contro l'ordinanza cautelare è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non si confronta realmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La gravità della condotta, la flagranza, gli indici di professionalità e gli elementi sintomatici della spregiudicatezza dell'indagato possono legittimare il giudizio di concretezza e attualità del pericolo cautelare, anche a fronte di allegati segnali di cambiamento di vita o di inserimento lavorativo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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