Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni 2004 e 2005 nei confronti di una società poi in liquidazione e fallimento, fondati su processo verbale della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava operazioni di cessione documentate da fatture ritenute soggettivamente inesistenti, perché riferite a soggetti diversi da quelli effettivamente intervenuti, e riteneva non provata la reale esistenza delle operazioni intracomunitarie e del trasporto dei beni fuori dal territorio nazionale. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente, ma la CTR, su appello principale dell'Ufficio, riformava la decisione e rigettava anche l'appello incidentale sulla motivazione dell'atto. Il ricorso per cassazione, proposto dal curatore fallimentare, deduceva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 7 L. 212/2002 per insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni; 3) omessa motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle modalità di vendita cash and carry; 5) omessa e insufficiente motivazione sul medesimo fatto decisivo, in relazione al previgente art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l'avviso era sufficientemente motivato per relationem al PVC della Guardia di Finanza; correttamente la CTR aveva posto a carico della contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni intracomunitarie e del trasporto dei beni, nonché la propria buona fede; la sentenza impugnata era congruamente motivata; il tema delle modalità di vendita non era decisivo ai fini dell'esenzione IVA in mancanza di prova del trasporto e della buona fede. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole alla contribuente e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972
La Corte ritiene sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento quando esso richiami per relationem il processo verbale della Guardia di Finanza, secondo un orientamento consolidato.
art. 7 L. 212/2002
L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo può essere assolto mediante rinvio agli atti presupposti richiamati nell'avviso.
art. 2697 c.c.
Nel caso di contestazione di operazioni intracomunitarie fittizie, grava sul cedente/contribuente l'onere di provare l'effettività del trasporto e della cessione, nonché gli elementi idonei a dimostrare la propria buona fede.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La sentenza è sufficientemente motivata quando espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione e richiama la documentazione acquisita agli atti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame o di motivazione insufficiente non ricorre quando il fatto dedotto non sia decisivo o quando la sentenza impugnata contenga comunque la motivazione rilevante.
d.l. 331/93 conv. in L. 427/93
Le operazioni intracomunitarie sono soggette al regime IVA intracomunitaria solo se il bene è trasportato o spedito dal territorio nazionale a quello di altro Stato membro e tra cedente e cessionario vi sono soggetti passivi stabiliti in Stati diversi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è validamente motivato anche per relationem quando rinvia in modo chiaro e specifico al processo verbale di constatazione presupposto.
- In materia di IVA intracomunitaria, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza soggettiva o la fittizietà dell'operazione, il contribuente deve fornire prova dell'effettività della cessione e del trasporto dei beni, non potendo limitarsi ad allegare la regolarità formale delle fatture.
- L'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie presuppone non solo la qualifica soggettiva dei contraenti, ma anche l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro secondo le modalità previste dalla disciplina unionale e interna.
- Se il trasporto non è effettuato dal cedente ma dal cessionario, l'operatore che invoca il regime agevolato deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile da un operatore accorto, per escludere il coinvolgimento in una frode fiscale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto invocato non risulti realmente decisivo rispetto alla regula iuris applicata o quando la sentenza abbia comunque preso in considerazione il nucleo fattuale rilevante.
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