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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni 2004 e 2005 nei confronti di una società poi in liquidazione e fallimento, fondati su processo verbale della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava operazioni di cessione documentate da fatture ritenute soggettivamente inesistenti, perché riferite a soggetti diversi da quelli effettivamente intervenuti, e riteneva non provata la reale esistenza delle operazioni intracomunitarie e del trasporto dei beni fuori dal territorio nazionale. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente, ma la CTR, su appello principale dell'Ufficio, riformava la decisione e rigettava anche l'appello incidentale sulla motivazione dell'atto. Il ricorso per cassazione, proposto dal curatore fallimentare, deduceva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 7 L. 212/2002 per insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni; 3) omessa motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle modalità di vendita cash and carry; 5) omessa e insufficiente motivazione sul medesimo fatto decisivo, in relazione al previgente art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l'avviso era sufficientemente motivato per relationem al PVC della Guardia di Finanza; correttamente la CTR aveva posto a carico della contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni intracomunitarie e del trasporto dei beni, nonché la propria buona fede; la sentenza impugnata era congruamente motivata; il tema delle modalità di vendita non era decisivo ai fini dell'esenzione IVA in mancanza di prova del trasporto e della buona fede. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole alla contribuente e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972

    La Corte ritiene sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento quando esso richiami per relationem il processo verbale della Guardia di Finanza, secondo un orientamento consolidato.

  • art. 7 L. 212/2002

    L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo può essere assolto mediante rinvio agli atti presupposti richiamati nell'avviso.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso di contestazione di operazioni intracomunitarie fittizie, grava sul cedente/contribuente l'onere di provare l'effettività del trasporto e della cessione, nonché gli elementi idonei a dimostrare la propria buona fede.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La sentenza è sufficientemente motivata quando espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione e richiama la documentazione acquisita agli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame o di motivazione insufficiente non ricorre quando il fatto dedotto non sia decisivo o quando la sentenza impugnata contenga comunque la motivazione rilevante.

  • d.l. 331/93 conv. in L. 427/93

    Le operazioni intracomunitarie sono soggette al regime IVA intracomunitaria solo se il bene è trasportato o spedito dal territorio nazionale a quello di altro Stato membro e tra cedente e cessionario vi sono soggetti passivi stabiliti in Stati diversi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è validamente motivato anche per relationem quando rinvia in modo chiaro e specifico al processo verbale di constatazione presupposto.
  • In materia di IVA intracomunitaria, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza soggettiva o la fittizietà dell'operazione, il contribuente deve fornire prova dell'effettività della cessione e del trasporto dei beni, non potendo limitarsi ad allegare la regolarità formale delle fatture.
  • L'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie presuppone non solo la qualifica soggettiva dei contraenti, ma anche l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro secondo le modalità previste dalla disciplina unionale e interna.
  • Se il trasporto non è effettuato dal cedente ma dal cessionario, l'operatore che invoca il regime agevolato deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile da un operatore accorto, per escludere il coinvolgimento in una frode fiscale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto invocato non risulti realmente decisivo rispetto alla regula iuris applicata o quando la sentenza abbia comunque preso in considerazione il nucleo fattuale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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