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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 5932 - Comm. Trib. Prov. Catania

Società - Notifica avviso di accertamento - Mancanza di legittimazione passiva dell'ex legale rappresentante

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notifica dell’avviso di accertamento societario eseguita nei suoi confronti come persona fisica, sostenendo di non essere più amministratore né legale rappresentante della società. La questione riguardava quindi la sua legittimazione a contestare la notifica e l’eventuale responsabilità personale derivante dalle vicende societarie.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. La notifica dell’avviso intestato alla società, eseguita nei confronti dell’ex rappresentante, è stata considerata inesistente nei suoi confronti; tuttavia, proprio perché non ricopriva più la carica e non aveva più poteri o interesse giuridicamente rilevante rispetto alla società, egli non era legittimato a far valere la nullità o inesistenza della notifica. La decisione, pertanto, non riconosce all’ex rappresentante una posizione processuale utile per impugnare l’atto societario.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    La norma è richiamata nel quadro della responsabilità e della rappresentanza degli amministratori o dei soggetti che agiscono per conto dell’ente. La responsabilità personale non deriva automaticamente dalla semplice pregressa qualità di amministratore, ma deve essere valutata in relazione ai poteri e alla posizione effettivamente ricoperti.

  • Art. 2495 del codice civile

    La norma disciplina gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la prosecuzione dei rapporti nei confronti dei soci o dei creditori. Nel caso esaminato, il richiamo contribuisce a evidenziare che l’ex rappresentante, una volta cessata la carica, non può agire in nome della società né contestare una notifica rivolta alla società in assenza di uno specifico interesse personale.

Massime di principio

  • La notifica di un atto intestato a una società deve essere effettuata nei confronti della società o del suo rappresentante attuale; la notifica personale all’ex amministratore può essere inesistente o comunque inefficace nei suoi confronti.
  • L’ex amministratore non può automaticamente impugnare la notifica destinata alla società: occorrono una legittimazione attuale e un interesse personale, concreto e diretto.
  • La cessazione dalla carica comporta, di regola, la perdita dei poteri di rappresentanza della società e impedisce all’ex rappresentante di far valere vizi relativi a un atto societario, salvo che l’atto produca uno specifico pregiudizio personale.
  • L’inesistenza o invalidità della notifica non determina necessariamente l’annullamento dell’accertamento: bisogna distinguere tra il vizio della notifica nei confronti del destinatario e la legittimazione del soggetto che intende contestarlo.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la data della notifica, la data di cessazione della carica, l’eventuale cancellazione della società e l’esistenza di una responsabilità personale prevista dalla legge o derivante da specifici comportamenti.

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