Cassazione Penale, Ordinanza n. 29082/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione illecita di sostanza stupefacente in relazione a una quantità di hashish rinvenuta nella sua disponibilità. Ha dedotto vizio di illogicità della motivazione, sostenendo che la sostanza fosse detenuta per uso personale e contestando la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà censure di merito, volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e della prova, estranee al sindacato di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua ed esauriente, fondata su plurimi elementi indiziari: quantità complessiva della sostanza, principio attivo, frazionamento in dosi, presenza di strumenti e denaro nel cassetto, atteggiamento guardingo dell'imputato e contesto territoriale noto come piazza di spaccio. È stato inoltre ritenuto corretto il diniego dell'art. 131-bis c.p., perché il giudice di merito aveva valorizzato elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offesa e delle modalità della condotta. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La detenzione di stupefacente è stata ritenuta illecita sulla base di elementi fattuali incompatibili con l'uso personale e coerenti con una condotta penalmente rilevante di detenzione in ambito di spaccio, nei limiti del comma 5.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione dell'offesa e delle modalità della condotta alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; non occorre la disamina analitica di tutti gli elementi, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
art. 133 c.p.
È il parametro di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, con valorizzazione degli elementi rilevanti per gravità del fatto, modalità della condotta e offensività.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 81 Cost.?
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una diversa ricostruzione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
- Ai fini della qualificazione della detenzione di stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo convergente quantità della sostanza, purezza, suddivisione in dosi, presenza di strumenti di confezionamento, denaro e contesto ambientale, per escludere l'uso esclusivamente personale.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi ai fini del giudizio di offensività e delle modalità della condotta, senza essere tenuto a esaminare in modo analitico ogni possibile indice di valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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