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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33408/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nell'esecuzione immobiliare promossa da Ernesto Di Pillo contro Antonio Di Pillo, il resistente (debitore) ha proposto opposizione chiedendo la declaratoria di estinzione del processo esecutivo e la cancellazione del pignoramento, sostenendo che con verbale d'udienza del 7/11/2012 era intervenuto un accordo transattivo che aveva definito tutte le controversie pendenti e quindi aveva incluso anche la procedura espropriativa; in primo grado il Tribunale di Chieti ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. e ha ritenuto che il creditore (Ernesto) avesse rinunciato all'esecuzione con la transazione; la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato; il ricorrente ha impugnato in Cassazione sollevando vizi di qualificazione della domanda (erronea riqualificazione come opposizione ex art.615 invece che istanza di estinzione ex art.629), ultravpetizione, omissione di litisconsorti necessari (Federico Di Pillo e Palmina Lombardi), errata qualificazione del verbale (non transazione), omesso esame di fatto decisivo (notifica di precetto), e censurando la disciplina delle spese e la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c.; ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.96, comma 3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente riqualificato la domanda come opposizione ex art.615 c.p.c. e che il verbale del 7/11/2012 possa essere valutato come transazione idonea a modificare/estinguere il diritto di credito e quindi a inficiare il diritto di procedere all'esecuzione forzata. Le doglianze che chiedevano un nuovo esame di merito sull'interpretazione del verbale e sulle circostanze fattuali sono state dichiarate inammissibili o infondate in quanto attengono alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. È stata rigettata anche l'eccezione di mancato coinvolgimento di litisconsorti necessari, ritenendo che l'accertamento negativo del diritto di agire in executivis riguardi la procedura esecutiva e non imponga il litisconsorzio. Quanto alla censura sulle spese e sulla qualificazione della soccombenza virtuale, è stata ritenuta infondata; la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96, comma 3, è stata ritenuta adeguatamente motivata. La questione di legittimità costituzionale di art.96, comma 3 c.p.c. è stata dichiarata manifestamente infondata richiamando precedenti della Corte costituzionale. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese di legittimità (Euro 6.000,00 compensi e Euro 200,00 esborsi oltre accessori) e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma richiamata come titolo corretto per l'opposizione che deduce l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione della domanda in base a questa disposizione.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    La domanda era stata originariamente qualificata dal ricorrente alla stregua dell'art.617; la Corte ha ritenuto tale qualificazione errata rispetto al contenuto reale dell'atto e ha ammesso la riconduzione all'art.615.

  • art. 629 cod. proc. civ.

    Riferita dal ricorrente quale possibile titolo per ottenere l'estinzione della procedura per rinuncia intervenuta, ma la Corte ha escluso che la censura in Cassazione potesse trasformarsi in un riesame di merito dell'esistenza o del contenuto della rinuncia.

  • art. 630 cod. proc. civ.

    Richiamato come possibile rimedio per il diniego dell'istanza di estinzione (secondo la tesi del ricorrente), ma non decisivo alla luce della riqualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Citato fra le norme processuali rilevanti nella contestazione sulla qualificazione della domanda; la Corte ha ritenuto corretta l'attività di ricognizione e qualificazione della domanda da parte del giudice.

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura relativa al mancato coinvolgimento di presunti litisconsorti necessari; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché l'accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione riguarda la procedura esecutiva e non richiede il litisconsorzio di chi ha partecipato alla transazione.

  • art. 1965 e ss. cod. civ.

    Riferite in relazione alla qualificazione del verbale come transazione; la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione che il verbale definisse "ogni controversia" fra le parti, potendo includere anche le esecuzioni.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle spese del processo; la Corte ha confermato la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza risultante.

  • art. 96 cod. proc. civ., comma 3

    Applicato dai giudici di merito per la condanna per lite temeraria; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, richiamando precedenti della Corte costituzionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Norme invocate come parametri di censura in Cassazione per vizio di motivazione, violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha dichiarato le censure inammissibili o infondate essendo richieste di riesame di merito o prive di adeguata specificazione.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma relativa alla memoria integrativa depositata dal ricorrente; no rilievo decisivo diverso rispetto al contenuto del ricorso.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio e l'assenza di discussione orale; richiamata per giustificare la modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002

    Riferita in ordine all'obbligo, in caso di determinate condizioni, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice di merito ha il potere di riqualificare la domanda secondo la sua effettiva natura sostanziale: una richiesta formalmente proposta come istanza di estinzione o con richiamo ad altra norma può essere ricondotta a opposizione ex art.615 quando il contenuto attiene all'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione.
  • Un verbale d'udienza che contenga espressioni generali di definizione delle controversie (es. "ogni controversia" o "ogni causa") può essere interpretato come transazione idonea a incidere sul diritto di credito e quindi ad ostacolare l'azione esecutiva, salvo che non emerga inconsistenza dell'atto alla luce della prova e del contesto processuale.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo esame di merito o una rilettura estesa di atti negoziali già valutati dai giudici di merito: le doglianze devono essere formulate come questioni diritto o vizi di motivazione ben specifici ai sensi degli artt. 360 e segg.
  • L'eccezione di mancato coinvolgimento di presunti litisconsorti necessari richiede che sia dimostrato un interesse tale da incidere direttamente sull'efficacia della decisione rispetto alla procedura esecutiva; la mera partecipazione a una transazione in altra causa non determina automaticamente il litisconsorzio necessario nell'opposizione all'esecuzione.
  • Le condanne per lite temeraria ex art.96, comma 3, c.p.c. trovano giustificazione se l'impugnazione si limita a reiterare difese già esaminate e rigettate; le censure costituzionali verso tale norma sono normalmente valutate con riferimento al costante orientamento della Corte costituzionale.
  • Chi intende sostenere che un accordo transattivo non comprende la procedura esecutiva deve proporre in modo puntuale e documentato gli elementi che dimostrano l'erronea interpretazione del negozio; affermazioni meramente persuasive o ricostruzioni fattuali generiche sono inidonee in sede di legittimità.

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