Cassazione Civile, Ordinanza n. 19137/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con due riprese a tassazione in materia di imposte dirette e IVA: una per l'indebita deduzione di una quota di ammortamento pari a euro 583.333,00, in asserita violazione dell'art. 103 del d.P.R. 917/1986, e una per l'indebita deduzione, come sopravvenienza passiva, di euro 500.000,00. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo, tra l'altro, non assolto dall'Ufficio l'onere di produrre il PVC richiamato nell'atto e non provata la delega alla sottoscrizione; nel merito, aveva ritenuto provata la consegna del software gestionale quanto alla prima ripresa e non simulata la transazione rilevante per la seconda. La CTR del Lazio aveva confermato la decisione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 55 e 36 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c. per omessa motivazione sulla ripresa relativa all'ammortamento. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla validità della delega alla sottoscrizione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Agenzia, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi almeno quanto alla ripresa per sopravvenienza passiva; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione sulla ripresa relativa alla deduzione della quota di ammortamento. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per carenza di interesse, poiché la questione sulla delega era rimasta assorbita nei gradi di merito. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente ai profili accolti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 103 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale norma sostanziale asseritamente violata dalla deduzione della quota di ammortamento contestata dall'Ufficio
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere probatorio sul PVC e sugli elementi posti a base dell'atto impositivo
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
indicato per il termine lungo di impugnazione nel processo tributario
art. 327 c.p.c.
applicato ratione temporis per individuare il termine lungo di impugnazione
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017
richiamato per la proroga del termine di impugnazione nella finestra temporale prevista dalla norma
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare l'interesse processuale alla decisione della controversia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento
artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamati come parametri della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione
artt. 55 e 36 d.lgs. 546/1992
richiamati dal ricorrente principale in relazione al contenuto della decisione di appello
artt. 112 e 277 c.p.c.
richiamati per la dedotta omessa pronuncia e per la struttura della decisione
art. 1 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma di rinvio al codice di procedura civile
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente insufficiente, e quindi la sentenza è nulla, quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta invece la mera sinteticità se la ratio decidendi è percepibile dal testo complessivo della sentenza.
- In cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia nei casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Nel processo tributario, la mancata pronuncia su una ripresa a tassazione integra vizio di omessa motivazione della decisione se la sentenza si limita a rigettare in dispositivo l'appello senza affrontare una specifica contestazione sostanziale.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni rimaste assorbite nei gradi di merito e non vi è soccombenza su quel capo o su quella statuizione.
- Ai fini del giudizio di legittimità, la tempestività dell'impugnazione va verificata tenendo conto della disciplina del termine lungo applicabile ratione temporis e delle eventuali proroghe normative che incidano sulla scadenza.
- rami
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