Cassazione Penale, Sentenza n. 5036/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra più condanne. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 81 c.p., 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., censura che il giudice dell'esecuzione abbia individuato come pena base la sentenza indicata come sub 2) nonostante la sentenza sub 1) avesse una pena superiore, contesta l'errata indicazione della entità della pena base (la sentenza n.2 sarebbe stata valorizzata con anni cinque mentre la pena effettiva indicata nella sentenza era diversa) e lamenta la mancanza di specifica motivazione sugli aumenti applicati per i reati 'satellite'. Richiesta l'annullamento dell'ordinanza rispetto al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il motivo relativo alla mera errata indicazione della pena più alta; tuttavia ha rilevato che il provvedimento impugnato non chiarisce perché la sentenza sub 2) sia stata presa come pena base riportando anni cinque, quando la stessa sentenza indica una condanna finale diversa, e che la quantificazione e la motivazione degli aumenti non risultano sufficientemente esplicitate. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (in diversa composizione) per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata quale criterio per l'aumento della pena nella continuazione; la Corte esige che l'applicazione dell'aumento sia adeguatamente motivata e correttamente calcolata nel cumulo continuativo
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudice dell'esecuzione e le decisioni in materia esecutiva; la Corte ha confermato la possibilità di riconoscere la continuazione in sede esecutiva ma richiede chiarezza nella determinazione della pena
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma attinente alla individuazione della pena base nell'ambito della continuazione; la Corte ha rilevato una possibile violazione o applicazione errata poiché il provvedimento non giustifica la scelta della pena base così come quantificata
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è ammissibile, ma il giudice deve indicare chiaramente quale sia la pena base scelta e fornire il calcolo analitico degli aumenti e delle riduzioni applicate (es. diminuzione per rito abbreviato).
- La pena base per la continuazione deve corrispondere alla pena relativa al reato individuato come più grave; qualsiasi scelta diversa deve essere specificamente e congruamente motivata.
- Gli aumenti per i reati 'satellite' devono essere motivati puntualmente: la mancanza di motivazione o l'errata quantificazione può determinare l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per nuovo giudizio.
- Censure meramente formali sulla indicazione numerica della pena possono essere ritenute inammissibili per carenza di interesse se non incidono sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
- In caso di dubbi o insufficienze motivazionali riguardo alla quantificazione della pena nella continuazione, la Corte di cassazione tende ad annullare con rinvio alla stessa fase esecutiva affinché il giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, chiarisca e ricalcoli il trattamento sanzionatorio.
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