Cassazione Civile, Ordinanza n. 20904/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità, relativo all’anno 2016, emesso da un Comune con riferimento a insegne e logo di un impianto di carburante. In primo grado e in appello la società contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, perché i giudici di merito avevano ritenuto che l’uso del marchio nell’impianto avesse funzione meramente identificativa e distintiva, non pubblicitaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che i messaggi esposti erano stati diffusi nell’esercizio di un’attività economica e avevano finalità di promozione della domanda di beni o servizi, dunque integravano il presupposto impositivo. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva trattato in modo astratto la questione, senza verificare in concreto contenuto, composizione e modalità del messaggio, né distinguere tra mera funzione informativa/segnaIetica e messaggio pubblicitario; ha quindi ritenuto che il giudice di merito avesse omesso di applicare correttamente la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e il relativo orientamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie verificando in concreto se i segni esposti nell’impianto avessero mera funzione identificativa o, invece, natura pubblicitaria imponibile; al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 507/1993
L’imposta colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico o aperto al pubblico; occorre verificare se il messaggio abbia finalità promozionale e di miglioramento dell’immagine dell’operatore economico, non essendo sufficiente la sola funzione distintiva o informativa.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 12, 14 e 17
L’insegna è assoggettata a tassazione, salva l’esenzione alle condizioni previste dalla legge; non può quindi affermarsi in via generale la sua estraneità al tributo.
d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2-bis, commi 1 e 6, conv. in l. 24 aprile 2002, n. 75
L’uso del marchio può concorrere a integrare un’insegna di esercizio.
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1
Definisce l’insegna di esercizio come scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli e marchi, installata nella sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie.
art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato in relazione alla potestà regolamentare comunale in tema di esenzioni per le insegne di esercizio.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, l’uso di un marchio, di una ditta o di una ragione sociale non è escluso dal tributo solo perché assolve anche a una funzione identificativa: occorre accertare se, per luogo, caratteristiche strutturali e modalità di utilizzo, il segno sia obiettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di potenziali utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa.
- Ai fini dell’imposizione rileva l’oggettivo risultato comunicativo del messaggio, non le intenzioni soggettive dell’esercente: se il segno promuove la domanda di beni o servizi o migliora l’immagine dell’operatore, è imponibile.
- Per distinguere tra avviso al pubblico e messaggio pubblicitario è necessario un esame concreto del contenuto e della composizione del segno esposto; la mera presenza in una stazione di servizio non basta a escludere l’imposta.
- I cartelli interni a una stazione di servizio che indicano il tipo di carburante somministrato, quando abbiano funzione essenzialmente informativa e segnaletica verso la clientela, non rientrano nell’ambito dell’imposta sulla pubblicità.
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