Sentenza n. 304/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità - e comunque per l'annullamento – del silenzio serbato dal Comune di Taranto sull’istanza del 31.01.2019 inoltrata dalla ricorrente allo stesso Comune di Taranto a mezzo pec in pari data nonché a mezzo di raccomandata a/r in data 12.02.2019, per la richiesta di revisione del prezzo relative al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014-31.12.2018) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8678/2009 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data il 16/10/2019: per la declaratoria del diritto della ricorrente alla revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. 163/2006 relative al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014- 31.12.2018) dell'originario contratto d'appalto Rep. n. 8678/2009 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque” disposte dall'intimata Amministrazione comunale e, per l'effetto, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al pagamento, in suo favore, da parte del Comune di Taranto della somma di €.835.501,53, oltre interessi, legali e moratori ex D. Lgs. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore, oltre interessi, legali e moratori ex D. Lgs. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, da determinarsi, ove necessario ai fini del decidere, in corso di causa e/o da liquidarsi, ove opportuno, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. 163/2006relativa al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014-31.12.2018) dell'originario contratto d'appalto Rep. n. 8678/2009 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque” disposte dall''intimata Amministrazione comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza di revisione dei prezzi relativa alle proroghe tecniche del contratto di servizio e mancato pagamento del compenso revisionale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa affidataria di un contratto quinquennale per il servizio di pulizia degli uffici e delle strutture comunali ha chiesto la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006 per il periodo di proroghe tecniche dal 1° maggio 2014 al 31 marzo 2019. Con il ricorso introduttivo ha domandato l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza e dell'illegittimità del silenzio, deducendo violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990, dell'art. 115 d.lgs. 163/2006, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e violazione delle norme sul giusto procedimento. Con motivi aggiunti ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione e la condanna del Comune al pagamento di euro 835.501,53, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune ha contestato le pretese. Nel corso del giudizio è emerso che non erano contestati né l'an della revisione né le voci rilevanti, costituite dal costo del personale e dai materiali, mentre era controversa la quantificazione del quantum. Il TAR ha quindi disposto una verificazione.
La decisione
Il TAR ha trattato con rito ordinario sia la domanda sul silenzio sia quella di accertamento e condanna, richiamando l'art. 32, comma 1, c.p.a. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché con i motivi aggiunti la ricorrente aveva concentrato la propria pretesa sull'accertamento del diritto alla revisione e sul pagamento del relativo compenso. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile l'art. 115 d.lgs. 163/2006, poiché il rapporto era proseguito mediante mere proroghe tecniche, senza novità o discontinuità e alle medesime condizioni dell'originario contratto; ha escluso che si trattasse di un rinnovo. Sulla base della verificazione, ritenuta corretta e non contestata, ha quantificato il compenso revisionale in euro 345.952,79 per l'incremento del costo del personale e in euro 460,39 per materiali, macchine e attrezzature, per complessivi euro 346.413,18. Ha riconosciuto gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, con decorrenza dall'istanza di revisione dell'8 febbraio 2019, ritenendo che prima di tale istanza non maturasse alcun ritardo su un compenso non ancora determinato. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento della sorte capitale e degli interessi sino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore, liquidato in euro 3.500 oltre accessori e spese vive se sostenute, è stato posto a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La revisione prezzi è applicabile ai contratti di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica e, nel caso esaminato, anche durante mere proroghe tecniche che proseguano il rapporto alle medesime condizioni, purché non vi sia un rinnovo o una discontinuità contrattuale.
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di revisione prezzi con un provvedimento espresso; la relativa domanda sul silenzio è divenuta improcedibile quando la parte ha fatto valere in via principale il diritto al compenso e la condanna al pagamento.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Quando sono proposte congiuntamente azioni soggette a riti diversi, il giudice può disporre la trattazione con rito ordinario, anche per ragioni di economia processuale.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita, quale utilità principale perseguita, dalla domanda di accertamento del diritto e di condanna al pagamento.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori sul compenso revisionale decorrono almeno dalla richiesta di revisione, poiché prima di tale istanza non esiste un compenso revisionale determinato né un ritardo nel pagamento dello stesso.
art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 231/2002
Il tasso degli interessi moratori è quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali, applicato dal TAR al credito revisionale.
art. 1226 c.c.
La domanda di liquidazione equitativa è stata proposta dalla ricorrente, ma la quantificazione è stata effettuata sulla base della verificazione e non mediante liquidazione equitativa.
Massime di principio
- La revisione dei prezzi prevista dall'art. 115 d.lgs. 163/2006 può operare anche durante una proroga tecnica, quando il rapporto contrattuale prosegue senza novità o discontinuità e alle medesime condizioni dell'originario contratto; essa non opera, invece, in presenza di un rinnovo contrattuale autonomo.
- La revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi continuativi si articola in una fase preliminare, nella quale la stazione appaltante verifica i presupposti del compenso mediante un'istruttoria tecnico-discrezionale, e in una fase successiva relativa alla quantificazione della pretesa, nella quale la posizione del contraente assume consistenza di diritto soggettivo.
- Quando l'an della revisione prezzi non è contestato e la controversia riguarda esclusivamente il quantum, il giudice può disporre una verificazione per accertare l'incidenza degli incrementi dei costi rilevanti e quantificare il compenso dovuto.
- Gli interessi moratori sul compenso revisionale non decorrono dalle scadenze relative ai corrispettivi originari non revisionati, ma almeno dalla presentazione dell'istanza di revisione, momento dal quale la pretesa revisionale è stata formalmente attivata.
- La proposizione di motivi aggiunti con cui il ricorrente chiede l'accertamento del diritto sostanziale e la condanna al pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse per l'originaria azione avverso il silenzio, quando entrambe le domande perseguono, in concreto, la medesima utilità finale.
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