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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo con contestuale diniego di rinnovo dell’iscrizione nella White List

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 6 marzo 2026, trasmesso il 9 marzo 2026, con il quale è stata adottata un’interdittiva antimafia e contestualmente negato il rinnovo dell’iscrizione nella White List. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, né consente di ricostruire gli elementi informativi posti dall’amministrazione a fondamento dell’interdittiva. La Prefettura e il Ministero dell’Interno non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Agrigento copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti posti a loro fondamento, nonché ogni altro atto utile ai fini della decisione. Ha quindi ordinato alla Prefettura - UTG di Agrigento di depositare tale documentazione presso la Segreteria del Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per gli atti classificati è ammessa la trasmissione cartacea con richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”

    La disposizione è richiamata per consentire, in presenza di atti classificati, la trasmissione cartacea e la successiva acquisizione e protocollazione manuale, in deroga al deposito telematico ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il richiamo sostiene la protezione dei diritti o della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa richiede la verifica degli elementi istruttori e degli accertamenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito del provvedimento e dell’intero fascicolo rilevante, inclusi gli ulteriori accertamenti utili alla decisione.
  • Nelle controversie relative ad atti prefettizi fondati su informazioni riservate o classificate, l’ordine istruttorio può essere eseguito mediante deposito telematico per la documentazione ordinaria e, per gli atti classificati, mediante trasmissione cartacea con acquisizione e protocollazione manuale secondo l’art. 136, comma 2, c.p.a.
  • Un’ordinanza che dispone l’acquisizione di atti e documenti necessari alla decisione ha natura interlocutoria e non implica, di per sé, una valutazione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato o sulla fondatezza della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieWhite list e iscrizionePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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