Sentenza n. 443/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg. Nr -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 12.12.2025, notificato in data 23.12.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentato dalla cittadina straniera -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata regolarmente in Italia il 7 ottobre 2024 con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato in seguito a nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato. La mancata instaurazione del rapporto era stata ricondotta a vicende estranee alla sua sfera di controllo, oggetto anche di denuncia-querela per ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e truffa. Nel frattempo, la ricorrente aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore e aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva tuttavia rigettato l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario. Con un unico articolato motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e la possibilità di rilasciare il titolo per attesa occupazione, tenendo conto del nuovo rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame della posizione della ricorrente. Il giudice ha ritenuto illegittimo l'assunto della Questura secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituisse, di per sé, un impedimento automatico al rilascio di un titolo di soggiorno. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata, rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, della condotta complessiva dello straniero e delle circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era regolare, la mancata stipula del contratto originario non era imputabile alla lavoratrice e risultava documentata l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. La Questura aveva omesso di valutare tali elementi, limitandosi a un automatismo fondato sull'assenza del datore originario. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il giudice ha precisato che l'annullamento è disposto ai fini del riesame, senza sostituire la valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
Disciplina il lavoro subordinato stagionale e costituisce il riferimento normativo per il nulla osta sulla base del quale la ricorrente è entrata regolarmente in Italia.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone all'Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze sopravvenute e i principi di ragionevolezza e proporzionalità; esclude automatismi fondati sulla sola cessazione o mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del contratto di soggiorno, ma la decisione fonda in concreto l'annullamento soprattutto sulla violazione dell'art. 5, comma 5.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
- Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità delle vicende ostative e le circostanze maturate durante il soggiorno.
- Quando la mancata instaurazione del rapporto originario dipende da circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore straniero, l'Amministrazione non può limitarsi a constatare l'assenza del datore indicato nel nulla osta, ma deve verificare la concreta situazione soggettiva dell'interessato.
- L'instaurazione documentata di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della regolarizzazione lavorativa e non può essere ignorata mediante un automatismo procedimentale.
- Il diniego del titolo di soggiorno deve risultare proporzionato e ragionevole rispetto alla situazione concreta; l'omessa valutazione della buona fede, della non imputabilità dell'insuccesso originario e del nuovo inserimento lavorativo integra violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
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