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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23265/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto in primo grado il pagamento del corrispettivo per una fornitura idrica riferita al periodo compreso tra il secondo semestre 2004 e il terzo trimestre 2006, per un importo complessivo di euro 663.743,93, deducendo in via subordinata anche un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La domanda era stata respinta perché il giudice di merito aveva ritenuto che il contratto originariamente esistente fosse venuto meno per effetto di un recesso/disdetta efficacemente comunicato dalla controparte nel 2002 e, per il periodo controverso, mancasse un valido titolo contrattuale; anche la domanda subordinata era stata rigettata per difetto di prova. In appello la società attrice aveva sostenuto che, per la somministrazione di acqua, non fosse necessario un contratto scritto e che la disdetta dovesse ritenersi inefficace, perché la fornitura di acqua, bene essenziale e irrinunciabile, sarebbe dovuta proseguire di fatto fino al subentro di altro gestore e quindi il rapporto obbligatorio sarebbe rimasto in vita ex lege o comunque tacitamente rinnovato. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., ha denunciato nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto della necessità della forma scritta; con il secondo, subordinatamente, ha dedotto violazione di norme costituzionali e sostanziali, assumendo che la mera erogazione di acqua a una collettività integrasse automaticamente un rapporto sinallagmatico con obbligo di pagamento delle tariffe pubbliche, anche senza una specifica convenzione negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, che non si fondava sulla necessità della forma scritta, ma sull’efficacia del recesso/disdetta e sulla conseguente insussistenza del vincolo negoziale nel periodo per cui era chiesto il pagamento; inoltre la censura tendeva a denunciare un preteso difetto di sufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., essendo denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale sotto il minimo costituzionale. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente inammissibile perché la tesi dell’instaurazione ex lege di un rapporto obbligatorio per la sola erogazione idrica era stata prospettata per la prima volta in cassazione, integrando un novum; in ogni caso, la stessa ricorrente aveva fondato le proprie domande sin dal primo grado su un rapporto negoziale con la controparte, sicché risultava incoerente sostenere in cassazione la superfluità di qualsiasi contratto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità a ciascuna delle controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Invocato in via subordinata come domanda di arricchimento senza causa; i giudici di merito l’avevano respinto per difetto di prova, e la Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1569 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere che la disdetta della fornitura idrica sarebbe inefficace senza congruo preavviso e formale passaggio di consegne; la Corte non ha accolto tale impostazione perché la questione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione d’appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare il presunto difetto di motivazione della sentenza d’appello; la Corte ha escluso il vizio denunciato, osservando che la motivazione esisteva ed era sufficiente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare il presunto difetto di motivazione; la Corte ha ricordato che è deducibile solo l’anomalia motivazionale al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a contestare la sufficienza della motivazione e non una nullità processuale effettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del secondo motivo, dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il rito camerale e per il deposito delle memorie delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per fondare la tesi della rilevanza costituzionale della fornitura idrica come servizio essenziale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa instaurazione ex lege del rapporto sinallagmatico.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sottolineare la connessione tra erogazione idrica e tutela della salute.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel dedurre la debenza del corrispettivo tariffario.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel quadro della gestione del servizio pubblico idrico.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel medesimo quadro costituzionale relativo ai servizi pubblici essenziali.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un aspetto non decisivo della motivazione.
  • Dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale.
  • È inammissibile in cassazione la prospettazione di una tesi giuridica nuova, non introdotta nei gradi di merito, quando essa comporti un mutamento del thema decidendum.
  • Quando la domanda originaria è fondata su un rapporto negoziale, non è consentito in cassazione sostituire tale base con una diversa ricostruzione fondata sulla sola prestazione di fatto, se ciò integri un novum.
  • La validità della pretesa di pagamento per una fornitura dipende, nel caso concreto, dalla persistenza del vincolo negoziale nel periodo per il quale è richiesto il corrispettivo; se il giudice accerta l’efficacia del recesso o della disdetta e l’assenza di subentro di altro soggetto contrattuale, la domanda di pagamento può essere respinta per mancanza del titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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