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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8610/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione istruttoria d'ufficio relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui è stata condannata e un altro reato già oggetto di sentenza irrevocabile (sentenza n.4321/19 divenuta irrevocabile il 19/02/2021). In particolare, la difesa sostiene che pur avendo prodotto la sentenza irrevocabile e richiesto il riconoscimento della continuazione nelle conclusioni scritte depositate in appello, la Corte di appello ha respinto la richiesta ritenendola una deduzione nuova non contenuta nei motivi di appello, e che la Corte avrebbe comunque potuto attivare la rinnovazione istruttoria d'ufficio ex art.603, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la richiesta di riconoscimento della continuazione in relazione a reati già divenuti irrevocabili dopo il termine per proporre appello è ammissibile in sede di appello solo se avanzata con i 'motivi nuovi' (art.585, comma 4, c.p.p.), perché in mancanza la questione non è stata devoluta al giudice di appello in modo tempestivo e adeguato. Nel caso concreto la richiesta era stata formulata solo nelle conclusioni scritte e la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la domanda inammissibile per ragioni processuali. La Cassazione ha inoltre escluso l'obbligo per la Corte d'appello di utilizzare i poteri di rinnovazione istruttoria ex art.603, comma 3, c.p.p., non essendovi le condizioni di necessità previste dalla norma. Ha rilevato che la questione potrà essere riproposta in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 c.p.p. Infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma che definisce il furto; nella sentenza è il titolo di reato contestato all'imputata insieme alle aggravanti richiamate dall'art.625

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti applicate al reato di furto nella condanna confermata in appello

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla materia impugnabile; il ricorso è stato dedotto nei limiti di tale disposizione

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Disposizione richiamata dalla giurisprudenza quale previsione per l'ammissione di motivi nuovi in appello: la richiesta di applicazione della continuazione relativa a sentenze divenute irrevocabili dopo il termine per proporre appello è ammissibile in appello solo se formulata con i motivi nuovi, per consentire la devoluzione e la conoscenza tempestiva della questione

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Prevede il potere del giudice di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di necessità che giustifichino l'esercizio di tale potere nel caso concreto

  • art. 671 c.p.p.

    Strumento processuale in sede esecutiva per proporre questioni come il riconoscimento della continuazione; la Corte ha evidenziato che la ricorrente potrà riproporre la questione in sede esecutiva ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione relativa a reati già divenuti irrevocabili dopo il termine per impugnare è ammissibile in appello solo se introdotta con i "motivi nuovi" ex art.585 c.p.p.; se limitata alle conclusioni, il giudice di appello può disporne il rigetto per ragioni processuali
  • La mancata pronuncia del giudice di appello sul nesso di continuazione, quando la questione è stata avanzata solo nelle conclusioni e non nei motivi, è conforme all'effetto devolutivo dell'appello e non è di per sé motivo di cassazione
  • Il giudice di appello non è obbligato a disporre d'ufficio la rinnovazione istruttoria ex art.603, comma 3, c.p.p., se non ricorrono le condizioni di effettiva necessità previste dalla norma
  • La parte che non abbia ottenuto il riconoscimento della continuazione in appello per ragioni processuali può comunque riproporre la questione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 c.p.p.
  • Quando si intende far valere l'esistenza di una continuazione con sentenze divenute irrevocabili dopo i termini di impugnazione, è consigliabile introdurre tale richiesta nei modi e nei termini (motivi nuovi) che consentano al giudice di conoscerla e decidere pienamente nel giudizio di cognizione

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