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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202100565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento definitivo di un credito per indebita percezione di aiuti comunitari e conseguente richiesta di pagamento di € 18.049,51

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agricoltore beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento definitivo con cui AGEA gli contestava l'indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché al settore sviluppo rurale per le campagne 2012 e 2013. Ha dedotto: la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981; il travisamento dei fatti e la violazione della disciplina sul procedimento amministrativo; l'inesistenza dell'indebito, sostenendo di avere legittimamente condotto i terreni dichiarati nelle domande di aiuto; l'erroneità del calcolo, sia per le superfici considerate sia per l'importo richiesto. In particolare, il ricorrente ha contestato l'accertamento secondo cui avrebbe avuto soltanto una quota di proprietà dei terreni e non avrebbe posseduto un valido titolo di conduzione, producendo un atto pubblico, visure catastali aggiornate e dichiarazioni sostitutive dei comproprietari. Ha inoltre evidenziato che il Ministero competente aveva revocato una propria precedente ordinanza-ingiunzione fondata sulla medesima contestazione. AGEA ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto fondata, anzitutto, l'eccezione di prescrizione: il diritto alla riscossione delle somme derivanti dall'indebita percezione di aiuti comunitari si prescrive in cinque anni dalla percezione dell'aiuto, momento di perfezionamento dell'illecito, e non dalla successiva scoperta della falsità o dall'avvio del procedimento. Poiché gli aiuti erano stati percepiti tra il 3 febbraio 2012 e il 28 novembre 2014, mentre la contestazione risultava notificata soltanto il 22 marzo 2021, il termine quinquennale era decorso. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondate le ulteriori censure. La documentazione prodotta dimostrava che il ricorrente era proprietario di una quota maggiore di quella risultante dalla visura catastale utilizzata dalla Guardia di Finanza e che aveva comunque condotto materialmente i terreni con il consenso dei comproprietari. In base all'art. 9 del d.m. 20 marzo 2015, ai fini degli aiuti a superficie assume rilievo la conduzione materiale del terreno in assenza di opposizione degli aventi diritto, anche a prescindere dalla regolarità formale del titolo di conduzione. Il TAR ha quindi valorizzato il principio di non opposizione e la prevalenza della situazione sostanziale di conduzione rispetto agli elementi meramente formali. Ha infine rilevato l'erroneità e la contraddittorietà della quantificazione: le verifiche della Guardia di Finanza riguardavano superfici diverse da quelle oggetto di contestazione e il provvedimento indicava sia l'importo di € 18.049,51 sia, contraddittoriamente, quello di € 9.654,70. AGEA è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 689/1981

    L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo derivante dall'indebita percezione di aiuti comunitari si prescrive in cinque anni dalla percezione dell'aiuto, poiché in tale momento si perfeziona l'illecito.

  • art. 9 d.m. 20 marzo 2015

    Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore (...) di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni.

    Ai fini della legittimità oggettiva della richiesta di aiuto a superficie, rilevano la conduzione materiale del terreno e l'assenza di opposizioni degli aventi diritto, anche senza un titolo formale di conduzione qualificabile come pienamente valido.

  • art. 21 l. 203/1982

    La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

    Nel rapporto agrario la conduzione di fatto può prevalere sugli elementi formali quando il titolare del diritto non esercita tempestivamente la facoltà di contestarla.

  • art. 88 c.p.a.

    La sentenza è stata redatta dal Presidente del Collegio dopo il decesso del magistrato relatore, successivo alla decisione assunta in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme derivanti dall'indebita percezione di aiuti comunitari, quando l'illecito consiste nella percezione conseguita mediante dati falsi o inesatti, si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/1981 decorrente dalla data dell'effettiva percezione dell'aiuto, momento di perfezionamento dell'illecito.
  • Ai fini dell'accesso agli aiuti comunitari a superficie, la verifica della legittimità della domanda deve considerare la conduzione materiale del terreno e l'assenza di opposizioni da parte degli aventi diritto; la mancanza o l'irregolarità di un titolo formale di conduzione non è, da sola, sufficiente a fondare l'indebita percezione.
  • Le dichiarazioni dei comproprietari possono dimostrare anche retroattivamente il consenso alla conduzione agricola delle superfici dichiarate, quando il regime di aiuto non richieda uno specifico atto avente data certa e la situazione sostanziale di conduzione sia verificabile.
  • Un provvedimento di accertamento e recupero è illegittimo quando quantifica l'indebito utilizzando superfici estranee a quelle oggetto di contestazione oppure indica importi tra loro contraddittori, impedendo la precisa individuazione della pretesa restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAgricoltura e pescaInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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