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Ordinanza

Ordinanza n. 9473/2026 - Roma, Sezione 3B

Istanza istruttoria

Giustizia amministrativa202512070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale e condotta dell'Amministrazione in relazione all'istanza di ostensione e di acquisizione dei documenti di concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, nell'ambito di una controversia relativa ad atti di concorso. Nel corso del giudizio ha chiesto l'acquisizione e l'esibizione di documenti e atti della procedura concorsuale. L'istanza era stata inizialmente qualificata come domanda di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a.; la ricorrente ha poi sostenuto che tale qualificazione derivasse da un errore materiale e che la richiesta dovesse essere considerata quale istanza istruttoria ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. La ricorrente aveva rinunciato alla trattazione camerale dell'istanza qualificata ex art. 116 c.p.a., determinandone la cancellazione dal ruolo, ma ha successivamente riproposto la richiesta istruttoria, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esibizione. Nel frattempo, la ricorrente ha rappresentato la pendenza dinanzi al TAR Emilia-Romagna di un autonomo giudizio promosso contro il silenzio dell'Amministrazione sulla correlata istanza di accesso agli atti. L'Amministrazione ha depositato alcuni documenti, affermando che erano già stati resi disponibili tramite link, e ha giustificato la mancata produzione di altri documenti con la presenza di dati sensibili riferiti a terzi e con la loro asserita inconferenza. La ricorrente non ha presentato controdeduzioni su tali circostanze.

La decisione

Il TAR non ha definito né il merito del ricorso né l'istanza istruttoria. Ha rilevato la possibile sovrapposizione tra la richiesta istruttoria pendente nel giudizio e il distinto giudizio instaurato dinanzi al TAR Emilia-Romagna sul silenzio relativo all'accesso agli atti. Ha inoltre considerato il deposito parziale di documenti effettuato dall'Amministrazione e l'assenza di controdeduzioni della ricorrente. Per tali ragioni ha ordinato alla ricorrente di fornire chiarimenti scritti su tutte le circostanze evidenziate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvertendo che l'inosservanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La Sezione ha rinviato la trattazione dell'istanza istruttoria all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026, già fissata per il merito. Non è stata adottata alcuna decisione sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della possibile valutazione processuale sfavorevole dell'inosservanza dell'ordine giudiziale di fornire chiarimenti.

  • art. 65 c.p.a.

    ordinaria istanza istruttoria

    La disposizione è indicata come base della richiesta di acquisizione o esibizione documentale nella fase istruttoria del giudizio.

  • art. 116 c.p.a.

    istanza di ostensione dei documenti e degli atti di concorso

    La domanda era stata inizialmente qualificata come azione in materia di accesso, ma la ricorrente ha dichiarato che tale qualificazione era frutto di errore materiale.

Massime di principio

  • Quando nel medesimo contesto risultano pendenti una richiesta istruttoria nel giudizio principale e un autonomo giudizio promosso contro il silenzio dell'Amministrazione su una correlata istanza di accesso, il giudice può chiedere alla parte interessata chiarimenti sulla possibile sovrapposizione tra i due procedimenti prima di decidere sull'incombente istruttorio.
  • La riproposizione di una richiesta di acquisizione documentale, inizialmente qualificata come domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. e successivamente ricondotta all'istruttoria del giudizio ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., non impone al giudice di provvedere immediatamente quando occorra verificare il rapporto con altri giudizi e con la documentazione già depositata.
  • Prima di disporre ulteriori ordini di esibizione o la nomina di un commissario ad acta, il giudice può valutare il deposito parziale della documentazione da parte dell'Amministrazione, l'eventuale precedente messa a disposizione degli atti e le ragioni addotte per la mancata produzione, chiedendo alla parte istante di formulare specifiche controdeduzioni.
  • L'inosservanza dell'ordine del giudice amministrativo di fornire chiarimenti scritti entro il termine assegnato può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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