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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04234/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 10/10/2025 che, in sede di riesame ex art. 322-bis c.p.p., aveva disposto il sequestro preventivo della somma complessiva di euro 6.698.422,56 (ovvero dei beni frutto del suo reimpiego) in relazione a contestate imputazioni di appropriazione indebita (capi A e B) e autoriciclaggio (capo C). Il ricorrente ha dedotto: (i) errata qualificazione penale della somma ricevuta per errore e contestata come appropriazione (capo A), sostenendo che si tratti di ipotesi riconducibile alla ex fattispecie dell'art. 647, comma 1, n. 3 c.p., oggi depenalizzata; (ii) infondatezza del fumus per l'autoriciclaggio (capo C) connesso al capo A; (iii) carenza motivazionale e difetto di prova del periculum in mora necessario per il sequestro preventivo impeditivo, con motivazioni inconferenti e riferite ad altri istituti (sequestro finalizzato alla confisca o conservativo); (iv) eccesso di potere/ultra petita per avere esteso il sequestro a liquidità trasferita a terzi e a vetture, oltre i limiti della richiesta del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Sul capo A (appropriazione della somma di euro 4.782.422,59) ha ritenuto che i fatti rientrino nella fattispecie descritta dall'art. 647, primo comma, n. 3 c.p. (appropriazione di cose ricevute per errore), norma oggi depenalizzata dal d.lgs. 15/01/2016 n. 7: ne deriva l'insussistenza del fumus commissi delicti per il reato di cui al capo A e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente ai beni relativi a tale capo con restituzione al Righetti. Per effetto della mancata sussistenza del reato presupposto, è venuta meno anche la configurabilità connessa dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1), con conseguente annullamento parziale. Quanto al capo B (somma di euro 1.916.000,00), la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in ordine al periculum in mora richiesto per il sequestro impeditivo: la motivazione era in parte non pertinente e in parte apparente; pertanto ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del riesame, per nuovo esame sul punto. I motivi addizionali relativi all'ultra petita e all'estensione del sequestro sono stati assorbiti ma la Corte ha richiamato i giudici al rigoroso rispetto dei limiti della richiesta del P.M. e alla necessità di individuare con precisione la parte della somma impiegata in attività riconducibili all'art. 648-ter.1.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare a protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati

    La norma disciplina il sequestro preventivo impeditivo: la Corte richiede una motivazione specifica circa il pericolo di 'protrazione' o 'aggravamento' delle conseguenze del reato per giustificare il sequestro di somme o beni

  • art. 646 cod. pen.

    Norma generale sull'appropriazione indebita. La Corte distingue tra l'ipotesi generale di appropriazione e la specialità rappresentata dall'art. 647 n.3 (appropriazione di cose ricevute per errore), rilevando che nel caso concreto la fattispecie speciale si applica e risulta depenalizzata

  • art. 647, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Regolava l'appropriazione di cose ricevute per errore; la Corte ha ritenuto che la somma ricevuta per bonifico per errore rientri in questa fattispecie e, poiché la norma è stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7/2016, non sussiste il fumus per il reato contestato (capo A)

  • decreto legislativo 15/01/2016, n. 7

    Ha depenalizzato la fattispecie prevista dall'art. 647, comma 1, n. 3 c.p.; la Corte ne trae la conseguenza che non può sussistere il fumus per il reato basato su quella norma

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio: la Corte afferma che la configurabilità dell'autoriciclaggio dipende dalla sussistenza del reato presupposto; se il reato presupposto (capo A) non è sussistente, viene meno anche la relativa configurabilità, con effetti sul sequestro

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere motivazionale; la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale in ordine al periculum in mora, ritenendola generica o riferita ad altri istituti cautelari

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento di appello per decreto/giudizio di riesame: la decisione impugnata è stata resa in tale sede e quindi riesaminata in Cassazione

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice per il riesame a seguito di annullamento con rinvio; la Corte ha rimesso al Tribunale di Bergamo il nuovo esame sul sequestro relativo al capo B

Massime di principio

  • Se una somma è stata ricevuta per errore e l'accipiens l'ha trattenuta e spesa, la fattispecie può rientrare nella disciplina dell'appropriazione di cose ricevute per errore (ex art. 647, n. 3), la quale è stata però depenalizzata: ciò può escludere il fumus commissi delicti e inficiare misure cautelari basate su quel reato
  • La configurabilità dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) è condizionata alla sussistenza di un reato presupposto: se il reato-sorgente viene escluso, viene meno anche la base per contestare o sequestrare per autoriciclaggio connesso
  • Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 c.p.p. richiede motivazione specifica sul pericolo di 'aggravamento' o 'protrazione' delle conseguenze del reato o sulla possibilità che la libertà di disporre del bene agevoli altri reati; motivazioni generiche o riferite ad altri istituti non sono sufficienti
  • Il giudice deve rispettare i limiti della richiesta formulata dal Pubblico Ministero: non è consentito estendere il sequestro a beni non compresi nell'ambito della domanda (divieto di provvedere ultra petitum)
  • Quando si dispone un sequestro su beni presumibilmente frutto di reimpiego, occorre indicare con chiarezza quali porzioni delle somme siano state effettivamente impiegate in attività economiche/finanziarie rilevanti ai fini dell'art. 648-ter.1 e motivare il nesso di pertinenzialità
  • In caso di dubbio sulla qualificazione penale della condotta oggetto di sequestro (es. errore nel bonifico), il sindacato di legittimità verifica se la fattispecie ricade in norme depenalizzate o speciali che escludono il fumus, con conseguente possibile annullamento della misura cautelare

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