Cassazione Civile, Ordinanza n. 03084/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento in rettifica catastale emesso nei confronti di una società proprietaria di un impianto eolico. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione, escludendo dal calcolo della rendita il valore della torre di sostegno ma confermando gli altri elementi di stima. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione apparente della sentenza di appello, per avere la CGT annullato solo in parte l’avviso; 2) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la prova della correttezza della stima fosse stata illegittimamente posta a carico del contribuente; 3) violazione della disciplina sulla rendita catastale degli impianti eolici, per avere la sentenza incluso nel calcolo elementi ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla normativa applicabile dal 1° gennaio 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale ed esponeva le ragioni dell’accoglimento solo parziale. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo perché la censura confondeva l’onere di contestazione con l’onere della prova e, in realtà, mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondato, il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non indicava quali elementi sarebbero stati illegittimamente considerati; nel merito ha ribadito che la disciplina del 2015 non ha abrogato quella precedente e che, per gli impianti eolici, la rendita va determinata escludendo torri e aerogeneratori ma considerando le altre voci di costo pertinenti alla stima. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
È stata invocata per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rimedio utilizzato per denunciare un vizio di motivazione apparente, ma non sussistente nel caso concreto.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La Corte osserva che la norma non era applicabile ratione temporis al giudizio, perché riferita ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015
La Corte afferma che la norma non esclude l’applicazione della disciplina precedente in materia di rendita catastale degli impianti eolici.
art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015
Non hanno abrogato, neppure tacitamente, la disciplina previgente richiamata dalla giurisprudenza e dalla normativa di settore.
art. 1, comma 244, legge n. 190/2014
Ha normativizzato la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 ed è rimasto vigente ai fini della stima catastale degli impianti eolici.
d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 1
La rendita può essere determinata sulla base del valore venale dei beni, attraverso l’indagine di mercato delle compravendite.
d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
In alternativa, la rendita può essere determinata con il criterio del costo di ricostruzione, considerando le voci di costo pertinenti e non la componente impiantistica esclusa.
art. 366 c.p.c.
La censura è inammissibile se non specifica quali elementi di fatto o di diritto sarebbero stati erroneamente considerati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile o una radicale incomprensibilità; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- La violazione della regola sul riparto dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il peso probatorio alla parte sbagliata, non quando la censura riguarda la valutazione delle prove o la ritenuta genericità delle contestazioni di parte.
- Non è ammissibile in cassazione una critica che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: chi deduce l’illegittimità dell’applicazione di una norma deve indicare con precisione quali elementi siano stati considerati in violazione del precetto, altrimenti la censura è inammissibile.
- In tema di rendita catastale degli impianti eolici, la disciplina successiva non ha eliminato quella previgente: torri e aerogeneratori restano esclusi dal computo per la loro strumentalità, mentre possono essere considerate le altre voci di costo pertinenti alla stima secondo i criteri legali richiamati dalla giurisprudenza.
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