Ordinanza n. 1348/2026 - Catania, Sezione 5
per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Ispica di procedere alla stipula della convenzione di lottizzazione relativa al piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27 ottobre 2010, con conseguente condanna all’adempimento, eventuale nomina di commissario ad acta, adozione delle misure consequenziali previste dall’art. 117 c.p.a. e indennizzo da ritardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Ispica sulla stipula della convenzione di lottizzazione relativa al piano approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 27 ottobre 2010
Esito
La controversia
La proprietaria dell’area ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo del Comune di procedere alla stipula della convenzione di lottizzazione relativa a un piano approvato dal Consiglio comunale, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento, l’eventuale nomina di un commissario ad acta, l’adozione delle misure previste dall’art. 117 c.p.a. e il riconoscimento di un indennizzo da ritardo. Il Comune non si è costituito. Ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire il titolo di proprietà della ricorrente sull’area interessata e la diffida notificata il 15 settembre 2025, completa della prova della notificazione al Comune, con cui era stata sollecitata la definizione della procedura mediante sottoscrizione della convenzione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha onerato la ricorrente di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, il titolo di proprietà relativo all’area interessata dal piano di lottizzazione e la diffida del 15 settembre 2025 con la relativa prova di notificazione al Comune. La causa è stata rinviata per l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione sull’obbligo del Comune, sulla nomina del commissario ad acta o sull’indennizzo da ritardo.
Norme richiamate
artt. 63 e seguenti c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 117 c.p.a.
Richiamato tra le misure richieste dalla ricorrente nell’ambito della domanda contro il silenzio; nessuna interpretazione è stata ancora resa dal Collegio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la decisione richiede la verifica della titolarità sostanziale del ricorrente e dell’effettiva previa diffida dell’amministrazione, il giudice può disporre il deposito della relativa documentazione e rinviare la trattazione senza definire la domanda principale.
- Nel giudizio volto a far accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la prova della sollecitazione o diffida previamente notificata all’amministrazione costituisce un elemento istruttorio rilevante ai fini della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 272/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2671/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2672/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2673/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →