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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3829/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna il decreto del GIP del 10/05/2024 che ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero (per verifiche formali collegate a un presunto malfunzionamento del sistema informatico). Il ricorso verteva sull'impugnabilità del provvedimento e, secondariamente, sulla rilevanza del malfunzionamento informatico attestato dal Procuratore stesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione centrale fosse l'impugnabilità del provvedimento interlocutorio di restituzione degli atti: tale provvedimento non è soggetto, in via ordinaria, a mezzi di gravame ai sensi del principio di tassatività (art. 568, co. 1 c.p.p.) e non è stato dimostrato che esso sia 'abnorme'. Il giudice ha inoltre escluso che il malfunzionamento informatico, o la circostanza che la restituzione abbia reso temporaneamente impossibile il deposito, abbia prodotto una stasi insuperabile del procedimento o un atto nullo che giustifichi la ricorribilità per cassazione. Conseguentemente, il PM non ha titolo a ricorrere per cassazione e può reiterare la richiesta di archiviazione conformemente alle forme previste.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione

    Il giudice ha richiamato il principio secondo cui i mezzi di impugnazione contro provvedimenti processuali sono tassativi: il ricorso per cassazione non è ordinariamente ammesso se la legge non prevede rimedi, salvo il caso di abnormità dell'atto.

  • artt. 410 e 411 cod. proc. pen.

    Sono richiamate come esempi di norme che prevedono forme di intervento/gestione degli atti nel segmento procedimentale della richiesta di archiviazione; ciò dimostra che la restituzione degli atti non è priva di inquadramento normativo.

  • art. 107-bis disposizioni attuative c.p.p.

    Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili

    La Corte ha richiamato la norma per evidenziare che, nel sistema, esiste una disciplina specifica per i procedimenti contro ignoti (anche con modalità cumulative), ma ciò non impedisce la possibilità di reiterare la richiesta di archiviazione dopo la restituzione degli atti.

  • art. 415 c.p.p., comma 4

    i provvedimenti di archiviazione relativi a cd. "ignoti seriali" siano pronunciati cumulativamente

    La norma sancisce la modalità cumulativa per talune richieste di archiviazione contro ignoti; la Corte ha usato la disposizione per valutare se la restituzione degli atti impedisca forme legali di richiesta cumulativa, concludendo che non le preclude.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla giurisprudenza che ha ritenuto non abnorme la restituzione degli atti quando il giudice invita il PM a valutare la possibilità di chiedere archiviazione per particolare tenuità: l'invito rientra nell'attività di qualificazione giuridica del giudice e non costituisce invasione di competenze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Citato solo in chiusa (la Corte dichiara il ricorso inammissibile "senza le ulteriori statuizioni di cui all'art. 616"); l'articolo regola talune statuizioni della Corte e la frase segnala che non si procede oltre alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione contro provvedimenti per i quali la legge non prevede rimedi ordinari, salvo che l'atto sia dimostrabilmente "abnorme" secondo i criteri giurisprudenziali (carenza di potere in astratto o in concreto, o stasi del processo riconducibile all'obbligo di compiere un atto nullo).
  • La categoria dell'abnormità è strettamente limitata: va intesa come esercizio di potere del tutto estraneo al sistema o come uso del potere al di là di ogni ragionevole limite; mere illegittimità o dissenso non bastano a render ricorribile l'atto in cassazione.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi formali o per consentire la regolarizzazione non determina di per sé una stasi insuperabile del procedimento né una nullità che autorizzi il ricorso per cassazione; il PM può reiterare la richiesta conforme alle forme.
  • Il malfunzionamento del sistema informatico, sebbene rilevante sul piano organizzativo, non trasforma automaticamente un atto procedurale in atto abnorme né legittima la via straordinaria della cassazione: le criticità tecniche vanno eventualmente affrontate con gli strumenti amministrativi e con la normale ripresa dell'azione processuale.
  • La presentazione tardiva di una richiesta (per es. in conseguenza di problemi tecnici) non produce automaticamente la nullità dell'atto né impedisce la proposizione successiva; il termine di chiusura delle indagini delimita le attività ma non rende inammissibili tutte le azioni poste in essere successivamente in modo corretto.

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