Cassazione Penale, Sentenza n. 17732/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 20/11/2024 che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento della continuazione tra il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n.74/2000, relativo all'anno d'imposta 2015, consumato il 28/12/2016) e altri reati tributari (artt. 10-bis, 10-ter e 8 d.lgs. n.74/2000) relativi agli anni d'imposta 2011-2015. Il Tribunale aveva motivato il rifiuto richiamando, tra l'altro, la sussistenza di una presunta abitudine criminale ostativa al riconoscimento della continuazione e una diversa valutazione dell'arco temporale. Il ricorrente ha dedotto che sussistono tutti gli indici dell'unicità del disegno criminoso (contiguità temporale compatibile con preordinazione, omogeneità delle condotte, medesimo contesto operativo) e ha censurato l'omessa considerazione delle precedenti decisioni che avevano già riconosciuto la continuazione tra i reati n.1-4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può trascurare una precedente valutazione positiva sulla continuazione senza specifiche e significative ragioni che giustifichino la diversa valutazione. Ha censurato l'approccio del Tribunale di Marsala, che aveva riesaminato totalmente le pregresse decisioni (anche della Corte d'Appello di Bologna) senza adeguata motivazione e senza tenere conto della particolare temporizzazione fisiologica dei reati tributari. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.
Norme richiamate
Norma procedurale che consente la richiesta, in sede esecutiva, del riconoscimento della continuazione tra condanne pregresse; la Corte sottolinea che il giudice esecutivo non può ignorare valutazioni positive già espresse senza motivare specificamente il perché.
Disciplina il reato di dichiarazione infedele; nel caso di specie è il reato per l'anno d'imposta 2015 la cui riconduzione in continuazione è stata chiesta con altri reati tributari.
artt. 10-bis, 10-ter e 8 d.lgs. n. 74/2000
Varie fattispecie di reati tributari rilevanti nel procedimento (omessa/dichiarazione indebita e altri illeciti fiscali) che erano state già considerate in precedenti provvedimenti come riconducibili a un disegno unitario.
Richiamato dal Tribunale in relazione alla presunta abitudine criminale (esclusione di benefici), ma la Cassazione rileva che l'invocazione di tale motivo non può sostituirsi a una motivazione specifica e significativa per negare la continuazione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023 (Ugolini, Rv. 285790-01)
in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno
Principio consolidato secondo cui le valutazioni favorevoli alla continuazione già espresse in sede esecutiva o di appello vincolano, salvo che il giudice fornisca motivazione adeguata e specifica per discostarsene.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può semplicemente ignorare o ribaltare precedenti valutazioni positive sulla continuazione senza indicare specifiche e significative ragioni a supporto del diverso convincimento.
- Nei reati tributari la scansione temporale legata alle scadenze fiscali può giustificare una consumazione 'a distanza' (es. annuale) senza escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario; la contiguità temporale va valutata considerando questa peculiarità tecnica.
- Per riconoscere la continuazione si valorizzano indici quali contiguità temporale, omogeneità delle condotte, medesimo contesto operativo e identità o analogia del ruolo soggettivo (es. legale rappresentante), che possono concorrere a dimostrare un disegno criminoso unitario.
- Chi contesta una precedente pronuncia favorevole alla continuazione ha l'onere di indicare ragioni specifiche e riscontrabili per giustificare la diversa valutazione; mere affermazioni generiche (es. 'abitudine criminale') non sono sufficienti.
- Se il giudice dell'esecuzione perviene a una diversa conclusione rispetto alla Corte d'Appello o a precedenti ordinanze, la diversa posizione deve essere motivata in modo circostanziato e compatibile con i principi giurisprudenziali di legittimità; altrimenti è probabile l'annullamento e il rinvio.
- In sede di esecuzione, la valutazione della continuazione guarda tanto agli elementi di fatto già accertati quanto alla necessità di una motivazione coerente quando si decide di discostarsene.
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