Sentenza del 22/05/2019 n. 667 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Illegittimità dell'atto per nullità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la notifica degli atti impositivi è stata ritenuta nulla perché eseguita a un indirizzo non corretto, malgrado l'Amministrazione fosse in grado di conoscere l'effettiva residenza estera del contribuente tramite l'iscrizione all'AIRE. La nullità della notifica ha compromesso la validità degli atti oggetto di impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità degli atti impositivi per nullità della notifica. L'Ufficio aveva utilizzato il domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni fiscali, nonostante l'iscrizione del contribuente all'AIRE rendesse chiaramente conoscibile il suo diverso indirizzo estero. Secondo la decisione, gli atti avrebbero dovuto essere notificati presso tale indirizzo, secondo le modalità previste per i contribuenti residenti all'estero.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti impositivi ai contribuenti residenti all'estero
Quando il contribuente è iscritto all'AIRE, l'Amministrazione deve tenere conto dell'indirizzo estero risultante dai propri archivi e notificare gli atti secondo le modalità previste per i residenti all'estero. Il domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni non prevale quando l'Ufficio conosce, o dovrebbe conoscere, la diversa residenza estera.
Disciplina dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
L'iscrizione all'AIRE costituisce un elemento ufficiale idoneo a rendere conoscibile all'Amministrazione la residenza estera del contribuente e impone di considerare tale informazione ai fini della notificazione degli atti.
Massime di principio
- Per verificare la regolarità della notifica di un atto impositivo occorre considerare le informazioni ufficiali già disponibili all'Amministrazione, non soltanto l'indirizzo riportato dal contribuente in una dichiarazione fiscale.
- L'iscrizione all'AIRE può rendere illegittima la notifica effettuata al precedente domicilio fiscale italiano, se l'Ufficio avrebbe potuto individuare l'indirizzo estero del contribuente.
- La conoscenza, effettiva o agevolmente acquisibile, della residenza estera impone all'Amministrazione di utilizzare le modalità di notifica previste per i residenti all'estero.
- In casi analoghi è opportuno documentare la data dell'iscrizione all'AIRE, l'indirizzo estero risultante dagli archivi pubblici e il luogo presso cui la notifica è stata concretamente eseguita.
- La nullità della notifica deve essere valutata in concreto e può incidere sulla validità o sull'efficacia dell'atto, nonché sulla decorrenza dei termini per impugnarlo o per la riscossione.
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