Cassazione Penale, Sentenza n. 27261/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello (che aveva annullato la condanna in primo grado per furto) deducendo vizi di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. L'oggetto della controversia riguarda la rilevanza del riconoscimento dell'imputato operato dal maresciallo Menzano mediante la visione di immagini di videosorveglianza: la Corte d'appello aveva ritenuto il riconoscimento indebolito perché effettuato da un soggetto "non indifferente" (figlio della persona offesa) e perché un altro agente, pur avendo visionato le stesse immagini, non aveva riconosciuto alcuno. Il ricorrente contestava la logica e la congruità di tali argomentazioni, evidenziando che le immagini erano nitide, riprese in pieno giorno e con il volto scoperto, e che il riconoscimento costituiva indizio grave, preciso e concordante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia dato valutazioni generiche e illogiche nel limitare la rilevanza del riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria sulle immagini di videosorveglianza. La suprema corte ha affermato che il riconoscimento da parte del personale di polizia giudiziaria su filmati costituisce indizio grave e preciso e che il giudice di merito, se lo scarta, deve motivare in modo congruo e logico. In particolare, la Corte d'appello non ha spiegato quale interesse avrebbe potuto indurre il figlio della persona offesa ad attribuire il fatto all'imputato né ha dimostrato che l'altro agente conoscesse preventivamente Vallelonga (condizione necessaria per valutare il peso della sua mancata identificazione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione delle prove: la Corte evidenzia che, pur spettando al giudice di merito la valutazione del riconoscimento, quest'ultima deve essere motivata in modo congruo e logico. Inoltre, la Corte afferma che il riconoscimento operato da personale di polizia giudiziaria su filmati costituisce indizio grave e preciso a carico.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un imputato effettuato da un agente di polizia giudiziaria mediante la visione di immagini di videosorveglianza costituisce un indizio grave e preciso, rilevante ai fini della decisione.
- Il giudice di merito può valutare e, se del caso, escludere la rilevanza di tale riconoscimento, ma è tenuto a motivare in maniera congrua e logica le ragioni della sua scelta; motivazioni generiche o contraddittorie sono insuffcienti.
- La parentela o la vicinanza personale della persona che riconosce (es. figlio della parte offesa) non invalida automaticamente il riconoscimento: occorre dimostrare in concreto l'interesse o il motivo che avrebbe potuto alterarne l'attendibilità.
- La mancata identificazione da parte di un altro operatore che ha visionato le stesse immagini è neutra, salvo che si dimostri che anche quell'operatore conoscesse previamente la persona ritratta; in caso contrario la diversa esperienza conoscitiva rende il confronto non decisivo.
- Caratteristiche tecniche favorevoli del filmato (immagini nitide, buona illuminazione, volto scoperto) aumentano l'attendibilità del riconoscimento e devono essere valutate concretamente dal giudice.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente o illogica in relazione alla valutazione del riconoscimento, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
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