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Sentenza

Sentenza del 03/04/2015 n. 3182 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Esterovestizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'esterovestizione e, più in generale, l'eventuale abuso della libertà di stabilimento nell'Unione europea. Il principio affermato è che la costituzione di una società in un altro Stato membro, anche allo scopo di beneficiare di una normativa fiscale o societaria più favorevole, non costituisce di per sé un abuso. L'abuso può essere riconosciuto soltanto quando la società estera rappresenti un puro artificio, privo di una stabile e genuina realtà economica, creato principalmente per eludere la normativa dello Stato membro interessato.

La decisione

Dal testo emerge un principio favorevole alla società o al contribuente: l'esterovestizione non può essere desunta dalla sola scelta di costituire la società all'estero o dal conseguimento di vantaggi normativi e fiscali. Occorre verificare concretamente l'esistenza di una struttura e di un'attività economica effettive. Non sono però indicati gli estremi della sentenza né il dispositivo finale; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato formalmente accolto o respinto.

Norme richiamate

  • Libertà di stabilimento nel diritto dell'Unione europea

    La circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà.

    La scelta di costituire una società in uno Stato membro con una disciplina più favorevole è lecita in quanto tale e rientra nella libertà di stabilimento.

  • Principio antiabuso in materia di libertà di stabilimento

    Sempre che ciò non sia un puro artificio, finalizzato ad eludere la normativa dello Stato membro interessato.

    L'abuso sussiste solo quando la società estera è una costruzione artificiosa e non riflette una reale attività economica, con l'obiettivo di sottrarsi alla normativa applicabile nello Stato di riferimento.

Massime di principio

  • La mera costituzione di una società all'estero o il conseguimento di un risparmio fiscale non dimostrano, da soli, l'esterovestizione.
  • Per contestare l'esterovestizione è necessario provare l'assenza di una reale sostanza economica nello Stato estero, valutando elementi come sede effettiva, personale, amministrazione, attività svolta e poteri decisionali.
  • La legittima pianificazione fiscale transfrontaliera deve essere distinta dall'abuso: il vantaggio fiscale è illecito solo se ottenuto tramite una struttura meramente artificiosa.
  • L'amministrazione non può fondare la contestazione su presunzioni astratte o sulla sola convenienza fiscale della localizzazione; deve effettuare una valutazione concreta e complessiva della realtà societaria.
  • La presenza di un'attività economica genuina nello Stato estero costituisce un elemento centrale per escludere la natura artificiosa della società.

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