Sentenza del 03/04/2015 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Lecco
REGISTRO - Cessione pro solvendo di diritti di credito - Garanzia in relazione a contratto di locazione finanziaria - Esenzione finanziamenti medio lungo termine - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 15, comma 1, del d.P.R. 601/1973 alla cessione pro solvendo di diritti di credito, presenti e futuri, effettuata nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria. La cessione, pur costituendo un negozio autonomo rispetto al contratto di finanziamento, era funzionalmente diretta a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento e doveva quindi essere considerata strettamente inerente all’operazione di finanziamento a medio-lungo termine.
La decisione
È stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta di registro versata. L’esenzione prevista per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine si estende anche ai negozi giuridici collegati in modo stretto al finanziamento, inclusi quelli finalizzati a costituire, modificare, eseguire o estinguere garanzie. La cessione pro solvendo, avendo funzione di garanzia rispetto al contratto di locazione finanziaria, rientra nell’ambito dell’esenzione.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.
L’esenzione non riguarda soltanto il contratto di finanziamento in senso stretto, ma si estende anche agli atti e negozi giuridici strettamente collegati all’operazione, compresi quelli diretti a costituire o presentare garanzie e quelli posti in essere per l’esecuzione, modificazione o estinzione del finanziamento.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto beneficia dell’esenzione fiscale, occorre valutarne la funzione economica concreta e il collegamento con il finanziamento, non soltanto la sua autonomia formale.
- Gli atti di garanzia o di rafforzamento della garanzia possono rientrare nell’esenzione quando sono strettamente inerenti a un finanziamento a medio o lungo termine.
- Una cessione pro solvendo di crediti può essere esente dall’imposta di registro se è funzionalmente destinata a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento.
- Il contribuente deve poter dimostrare il collegamento diretto tra l’atto contestato e l’operazione di finanziamento agevolata; un collegamento meramente indiretto o occasionale potrebbe non essere sufficiente.
- La qualificazione giuridica autonoma dell’atto non esclude l’esenzione se, nella sostanza, l’atto costituisce uno strumento necessario o funzionale all’attuazione o alla garanzia del finanziamento.
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