Sentenza del 03/04/2015 n. 763 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte dirette - Omessa dichiarazione - termine quinquennale - assenza di reddito - società estinta - accertamento inesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società, già liquidata e cancellata dal Registro delle imprese nel 2001, un avviso di accertamento relativo al 2006, contestando maggiori ricavi per 611.149 euro ai fini IRES, IRAP e IVA, senza riconoscere costi inerenti. Il relativo maggior reddito era stato imputato al socio per il 49%, con ulteriori accertamenti IRPEF, sanzioni e interessi. Il socio contestava sia la legittimità dell’accertamento rivolto a una società ormai estinta, sia la quantificazione dei ricavi e dell’imponibile personale. Sosteneva inoltre che l’eventuale tassazione avrebbe potuto riguardare soltanto il saldo di liquidazione di 10.799 euro, che però costituiva una distribuzione patrimoniale ai soci e non reddito imponibile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e dichiarato nullo l’avviso di accertamento notificato alla società estinta nella persona del socio. Secondo il Collegio, la cancellazione dal Registro delle imprese aveva determinato l’estinzione integrale della società, privata di soggettività e capacità rappresentativa; il socio non poteva quindi rappresentarla né ricevere validamente l’accertamento in tale qualità. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicazione retroattiva dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014. Ha ritenuto irrilevante anche il saldo di liquidazione di 10.799 euro e ha considerato ulteriormente significativa l’assoluzione penale relativa all’inesistenza dei maggiori ricavi contestati. Le spese del primo e del secondo grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 Codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle imprese produce l’estinzione della società.
La società cancellata è priva di soggettività, capacità processuale e poteri rappresentativi. I soci possono eventualmente rispondere verso i creditori nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ma non diventano automaticamente rappresentanti della società estinta.
Artt. 4060, 4061 e 4062/2010, Cassazione a Sezioni Unite
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società anche sul piano processuale e sostanziale; gli eventuali rapporti residui si trasferiscono, nei limiti stabiliti dalla legge, sui soci e sul liquidatore, senza conservazione della rappresentanza societaria.
Art. 28 d.lgs. 175/2014
Gli effetti della cancellazione sono posticipati, ai fini tributari, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
La sentenza ha ritenuto la disposizione non applicabile retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore, considerando efficace la regola previgente dell’estinzione immediata della società.
Art. 3 legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente
È stato richiamato a sostegno del principio di irretroattività delle norme tributarie sfavorevoli e dell’impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina del d.lgs. 175/2014.
Art. 7 legge 23/2014
La norma delega orientata alla revisione degli adempimenti tributari è stata utilizzata per escludere che la nuova disciplina potesse produrre effetti retroattivi rispetto a situazioni già perfezionate.
Art. 116 Codice di procedura civile
Il Collegio ha valorizzato, ai fini del proprio convincimento, la sentenza penale di assoluzione che aveva escluso l’esistenza dei maggiori ricavi contestati.
Massime di principio
- Un accertamento tributario notificato a una società già cancellata e definitivamente estinta può essere contestato per carenza del soggetto destinatario e per inesistenza della rappresentanza esercitata dal socio o dall’ex legale rappresentante.
- Il socio non è normalmente legittimato a impugnare l’atto qualificandosi come rappresentante della società estinta; può invece agire se deduce una propria autonoma qualità, ad esempio quella di socio, o contesta direttamente la propria responsabilità fiscale.
- L’estinzione della società non elimina ogni possibile responsabilità dei soci: essi possono rispondere nei limiti delle somme ricevute in liquidazione, ma tale responsabilità non equivale a una successione generale nei rapporti della società.
- La validità dell’accertamento deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell’atto, salvo una chiara previsione legislativa retroattiva. Le norme successive che prolungano gli effetti fiscali della cancellazione non sono automaticamente applicabili agli accertamenti anteriori.
- La distribuzione ai soci del saldo attivo di liquidazione non costituisce automaticamente reddito d’impresa della società; occorre distinguere il patrimonio distribuito dagli eventuali redditi imponibili accertati.
- La nullità o l’inesistenza dell’atto amministrativo non viene necessariamente rilevata d’ufficio in ogni caso: il giudice tributario deve normalmente attenersi ai motivi di impugnazione proposti, mentre l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione può precedere l’esame del merito.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di cancellazione della società, la data dell’accertamento, la qualità nella quale il socio ha ricevuto e impugnato l’atto e l’eventuale applicabilità temporale della disciplina tributaria sopravvenuta.
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