Sentenza del 03/04/2015 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Lecco
DETRAZIONE - Erogazioni liberali a partito politico - Presupposti detraibilità - Spirito di liberalità - Animus donandi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 917/1986, di erogazioni liberali effettuate tramite contratto di donazione a favore di un partito politico. L'Amministrazione contestava la sussistenza dello spirito di liberalità, sostenendo che il versamento fosse collegato alla candidatura o all'elezione del donante e non fosse quindi una liberalità genuina. Il contribuente sosteneva invece che il contratto dimostrasse l'animus donandi e che fossero rispettati i requisiti di legge: iscrizione del partito nel registro nazionale, tracciabilità del pagamento e effettivo impoverimento del donante accompagnato dall'arricchimento del donatario.
La decisione
La detrazione è stata riconosciuta. Il contratto di donazione è stato ritenuto idoneo a dimostrare lo spirito di liberalità e l'animus donandi. Le dichiarazioni del tesoriere e del responsabile del partito, secondo cui la donazione sarebbe stata effettuata perché il donante era stato scelto come candidato eleggibile, non sono state considerate sufficienti a superare il contenuto del contratto, anche perché provenivano da soggetti indagati e avevano natura soggettiva. In assenza di una clausola che subordinasse il pagamento alla mancata elezione del donante, le somme versate sono state considerate erogazioni liberali detraibili nella misura del 19%.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Detrazione del 19% per le erogazioni liberali ai partiti politici, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
La norma consente la detrazione delle somme donate a partiti politici quando il versamento è effettuato secondo modalità tracciabili, il partito possiede i requisiti richiesti e l'attribuzione patrimoniale è effettivamente liberale.
Risoluzione Ministeriale n. 205/E del 2008
Richiede, tra gli altri presupposti, l'iscrizione del partito beneficiario nel registro nazionale previsto dalla normativa e il rispetto delle modalità di pagamento idonee a garantire la tracciabilità.
Disciplina civilistica della donazione
Lo spirito di liberalità ricorre quando il donante compie consapevolmente un'attribuzione patrimoniale senza esservi obbligato, determinando il proprio impoverimento e il corrispondente arricchimento del donatario. Il contratto costituisce elemento probatorio rilevante dell'animus donandi.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione di una liberalità a un partito politico occorre verificare cumulativamente i requisiti soggettivi del beneficiario, la tracciabilità del pagamento e l'effettiva natura liberale dell'operazione.
- Lo spirito di liberalità può essere dimostrato dal contratto e dalla documentazione formale dell'operazione; dichiarazioni informali o soggettive di terzi non prevalgono automaticamente sul contenuto del contratto.
- La detrazione può essere negata se emerge che il pagamento era subordinato a una controprestazione, a un obbligo contrattuale o al conseguimento di un risultato politico o elettorale.
- L'eventuale collegamento politico o personale tra il donante e il partito non esclude di per sé la liberalità: è decisivo accertare se esistesse un vincolo giuridico o una clausola che condizionasse il versamento.
- La documentazione dovrebbe evidenziare chiaramente la causa liberale, l'importo, il beneficiario, la modalità tracciabile del pagamento e l'assenza di condizioni legate all'elezione o ad altre controprestazioni.
Testo integrale
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