Sentenza del 03/04/2015 n. 3183 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - IRES - Abuso di diritto - Cessione di quote infragruppi familiari - Mancato pagamento di ritenute alla fonte su dividendi per interposizione fittizia di società estere - Occultamento di parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali e mancato concorso alla formazione del reddito imponibile - Detassazione dei dividendi ai soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la costituzione di un articolato gruppo societario transfrontaliero e la cessione di quote tra società riconducibili a un gruppo familiare. Secondo l'Amministrazione, le operazioni erano prive di effettiva sostanza economica e realizzate mediante l'interposizione fittizia di società estere, con l'obiettivo di occultare dividendi, evitare l'applicazione delle ritenute alla fonte, sottrarre plusvalenze alla tassazione e ottenere la detassazione dei dividendi distribuiti ai soci. Il contribuente ha invocato i principi europei e nazionali in materia di libertà di stabilimento, pianificazione fiscale lecita e necessità di provare una costruzione artificiosa, sostenendo che le operazioni erano finalizzate anche al ricambio generazionale e alla riorganizzazione del gruppo.
La decisione
La struttura è stata qualificata come abuso del diritto e costruzione di puro artificio, poiché le operazioni, pur formalmente conformi alle norme, risultavano essenzialmente orientate a conseguire un vantaggio fiscale mediante trasferimenti fittizi e interposizioni societarie. È stata quindi ritenuta legittima la ripresa a tassazione delle plusvalenze e dei dividendi sottratti all'imposizione, nonché il recupero delle ritenute non versate. Le ragioni organizzative e il ricambio generazionale non sono stati ritenuti sufficienti a escludere l'abuso, in assenza di un'effettiva sostanza economica delle operazioni.
Norme richiamate
Art. 167 del T.U.I.R.
"costruzione di puro artificio"
La norma è richiamata per qualificare come artificiosa la struttura societaria transfrontaliera utilizzata esclusivamente per sottrarre partecipazioni, plusvalenze e dividendi all'imposizione.
Art. 5 della legge 11 marzo 2014, n. 23
La disposizione delegava il Governo a disciplinare l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, coordinando la normativa nazionale con gli orientamenti europei.
Raccomandazione 2012/772/UE della Commissione europea del 6 dicembre 2012
"una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che siano state poste in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comportino un vantaggio fiscale"
L'intervento antielusivo è giustificato quando la struttura è artificiosa, priva di sostanza economica ed essenzialmente finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di abuso del diritto
"costruzioni di puro artificio finalizzata ad eludere la normativa dello Stato membro interessato"
L'abuso costituisce un'eccezione e ricorre quando il contribuente, rispettando formalmente la normativa, crea condizioni artificiose per ottenere un vantaggio fiscale contrario allo scopo della disciplina.
Principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull'abuso del diritto
"la compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali"
Le operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione non sono abusive se sorrette da ragioni extrafiscali effettive, anche organizzative, purché non marginali. Tali ragioni devono però essere concrete e non meramente dichiarate.
Massime di principio
- La riduzione del carico fiscale è lecita se deriva da una scelta economica reale e non da una struttura artificiosa priva di effettiva sostanza.
- Nelle operazioni infragruppo e transfrontaliere occorre dimostrare l'autonomia, l'operatività e la reale funzione economica delle società coinvolte, nonché la coerenza tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito.
- Le ragioni organizzative, il ricambio generazionale o la ristrutturazione societaria possono escludere l'abuso solo se sono effettive, documentate e non meramente pretestuose.
- L'interposizione di società estere prive di concreta attività, personale, autonomia decisionale o rischio economico costituisce un forte indice di costruzione artificiosa.
- L'Amministrazione deve individuare il vantaggio fiscale indebito e gli elementi di artificiosità; il contribuente deve poter dimostrare valide ragioni extrafiscali e la sostanza economica dell'operazione.
- La presenza di più passaggi societari non prova da sola l'abuso, ma diventa rilevante quando tali passaggi non aggiungono alcuna funzione economica diversa dal conseguimento del risparmio fiscale.
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