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Sentenza

Sentenza n. 3428/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1200/2025 depositata in data 06/04/2025

Giustizia amministrativa202504937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1200/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad attribuirlo per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2024/25. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento della condanna e chiesto il rilascio della Carta per le annualità riconosciute. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese processuali liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito, né ha documentato pagamenti, anche parziali, o lo stato della procedura. La ricorrente aveva inoltre preteso interessi sulle somme riconosciute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, limitatamente all'esecuzione del capo della sentenza relativo all'attribuzione del beneficio economico, dichiarando l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse effettuato alcun pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha escluso gli interessi sulle somme dovute, ritenendo che l'importo della Carta docente sia stabilito al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La domanda relativa alle spese liquidate dal giudice ordinario non è stata esaminata perché non proposta nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per azionare l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione condannata al pagamento di somme.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione

    Il beneficio della Carta elettronica del docente deve essere attribuito al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, abbia imposto a un'amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una prestazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge senza integrale adempimento.
  • Se l'amministrazione, costituita in giudizio, non contesta l'an o il quantum del credito e non dimostra l'avvenuto pagamento, anche parziale, il giudice può dichiararne l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Un beneficio economico riconosciuto dalla Carta elettronica del docente al valore nominale non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi, se la disciplina di riferimento esclude espressamente ulteriori maggiorazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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