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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26205/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio e per omessa audizione della persona offesa, sottolineando che l'art. 464-quater impone al giudice di sentire le parti e la persona offesa prima di decidere sulla messa alla prova. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo con messa alla prova a favore degli imputati, censurando la violazione dell'art. 464-quater, commi 1 e 4, cod. proc. pen., per non essere stato sentito. Nonostante il deposito di due memorie difensive e l'esplicita richiesta in udienza del 25 gennaio 2022, il Tribunale aveva accolto la domanda senza procedere all'audizione della persona offesa e senza motivare sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 168-bis cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Individua i presupposti sostanziali per la concessione della messa alla prova (condotte ripristinatorie/risarcitorie e affidamento al servizio sociale); il giudice deve motivare sulla loro sussistenza

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    art. 464-bis cod. proc. pen.

    Si colloca nel capo procedurale relativo alla messa alla prova; disciplina aspetti procedurali dell'istanza e del provvedimento

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    art. 464-quater, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

    Impone al giudice, prima di decidere sulla messa alla prova, di sentire le parti e la persona offesa; riconosce alla persona offesa autonoma legittimazione all'impugnazione del provvedimento

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova è un provvedimento che incide su diritti e interessi di terzi (persona offesa): il giudice deve assicurare il pieno contraddittorio, includendo l'audizione della persona offesa prima di decidere
  • La mancata audizione della persona offesa, specie se espressamente richiesta e se la parte è comparsa, configura violazione del contraddittorio e legittima l'annullamento del provvedimento
  • Il giudice deve motivare non solo sulla decisione di accogliere la messa alla prova, ma anche sulla sussistenza dei presupposti di legge (art. 168-bis); l'assenza di motivazione può integrare ulteriore vizio
  • La persona offesa ha autonoma legittimazione a impugnare l'ordinanza che concede la messa alla prova: le sue istanze procedurali devono essere valutate e annotate in udienza
  • In presenza di un vizio procedurale sostanziale (es. violazione del contraddittorio), la Corte può annullare il provvedimento e rimandare gli atti al giudice di merito per un nuovo esame
  • Chi amministra la difesa degli imputati non può supplire all'obbligo di ascoltare la persona offesa: il giudice ha il dovere di confrontare i contrapposti interessi coinvolti
  • Per evitare annullamenti, il giudice deve documentare in motivazione le ragioni per le quali ritiene superflua l'audizione della persona offesa, quando ciò venga omesso

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