Sentenza del 30/12/2016 n. 27477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che avevano confermato l'accoglimento dei ricorsi della società contro gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003 e 2004. Gli avvisi recuperavano una maggiore imposta sulla base della rendita catastale definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio a un fabbricato di nuova costruzione, rispetto alla rendita proposta dalla contribuente mediante procedura DOC.FA. La CTR aveva ritenuto inefficace la rendita modificata perché il Comune non aveva provato la sua notificazione alla contribuente, come richiesto dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per ragioni di connessione e ha accolto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società. Una sentenza definitiva, relativa all'impugnazione dell'atto di classamento da parte della società acquirente dell'immobile, aveva accertato la decadenza dell'Ufficio dal potere di rettificare la rendita catastale proposta con la procedura DOC.FA. Tale giudicato era vincolante anche nel giudizio relativo agli avvisi ICI e rendeva inutile l'esame dei motivi di ricorso del Comune, determinando la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare. I ricorsi riuniti sono stati quindi dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
A far data dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, che ne dà notizia al comune interessato.
La rendita catastale attribuita o modificata è opponibile e produce effetti nei confronti del contribuente solo dopo la notificazione dell'atto da parte dell'ufficio competente. Una semplice visura catastale storica o la conoscenza della variazione da parte del Comune non dimostrano necessariamente l'avvenuta notificazione.
D.M. n. 701 del 1994
Disciplina la procedura DOC.FA. per la dichiarazione e la proposta di attribuzione della rendita catastale. L'eventuale rettifica dell'Agenzia del Territorio deve rispettare i termini e le formalità previste, inclusa la notificazione quando richiesta.
Principio del giudicato esterno
Una sentenza definitiva pronunciata in un diverso giudizio, quando riguarda il medesimo rapporto sostanziale e una questione comune decisiva, vincola il giudice di un altro processo, anche se il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di appello. Il giudicato può essere dedotto tempestivamente anche in cassazione quando non era possibile farlo prima.
Principio dell'interesse a impugnare
L'impugnazione è ammissibile solo se può procurare alla parte un risultato pratico favorevole. Se un giudicato sopravvenuto elimina definitivamente la possibilità di ottenere tale risultato, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Per utilizzare una rendita catastale rettificata ai fini ICI o di altre imposte immobiliari, l'amministrazione deve poter dimostrare che l'atto di attribuzione o modifica è stato validamente notificato al soggetto interessato, salvo diverse specifiche disposizioni applicabili.
- La visura catastale, anche se storica e recante la rendita rettificata, può non essere sufficiente a provare la notificazione dell'atto di classamento o di rettifica.
- Se una sentenza definitiva accerta l'illegittimità o l'inefficacia della rendita catastale posta a base dell'accertamento tributario, tale decisione può riflettersi sugli avvisi d'imposta fondati sulla stessa rendita.
- Il giudicato esterno può essere fatto valere anche in cassazione quando si è formato dopo la conclusione del giudizio di appello, purché sia dedotto tempestivamente e riguardi una questione decisiva comune ai giudizi.
- Quando un giudicato sopravvenuto rende definitivamente inutile l'impugnazione, il ricorso non viene esaminato nel merito ma dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La decadenza dell'amministrazione dal potere di rettificare una rendita proposta con DOC.FA. può impedire l'utilizzo della rendita rettificata per fondare il recupero di maggiore imposta.
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