Sentenza n. 767/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Crotone del 16 giugno 2025, con cui erano state revocate le misure di accoglienza già concesse in suo favore ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Dal testo della sentenza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Dopo l'ordinanza cautelare, la Prefettura di Crotone ha annullato in autotutela il decreto di revoca impugnato, con atto dell'8 ottobre 2025. Tale annullamento ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto delle modalità di definizione della controversia e della peculiarità del caso concreto. La liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio è stata rinviata a separato provvedimento su sua istanza.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
revoca delle misure di accoglienza
La disposizione è indicata quale base normativa del decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, senza che la sentenza ne esamini nel merito i presupposti applicativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Sussiste la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e tale annullamento determina il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, intervenuto dopo l'adozione di una misura cautelare che aveva imposto il riesame della posizione del ricorrente, può rendere non più necessaria una decisione di merito sull'originaria domanda di annullamento.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere disposta in considerazione delle modalità concrete con cui la controversia è stata definita e della peculiarità del caso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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