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Ordinanza

Ordinanza n. 3659/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’avviso pubblico, indetto dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, recante selezione comparativa distrettuale finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, Area Funzionari, del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nel profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, per complessive n. 6.919 unità, pubblicato sul portale inPA in data 16 marzo 2026 e consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento alle clausole di cui agli art. 1 co. 2; art. 6 co. 16; artt. 7 e 8 del medesimo; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202606592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso pubblico per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale già reclutato come Addetto all’Ufficio per il processo, con impugnazione delle clausole relative ai criteri di selezione e valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico relativo alla selezione per 6.919 posti nei ruoli del Ministero della Giustizia, contestando in particolare le clausole degli articoli 1, comma 2, 6, comma 16, 7 e 8. Ha dedotto che la griglia di valutazione determinerebbe una penalizzazione strutturale a suo carico rispetto ai candidati reclutati mediante il primo concorso. In particolare, senza considerare il punteggio della prova scritta, egli potrebbe conseguire 48,625 punti su 60, mentre un candidato del primo concorso titolare del solo titolo di accesso potrebbe conseguire 57 punti su 60, con un differenziale superiore a otto punti e una conseguente compromissione delle chances di collocamento utile in graduatoria. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dell’elevato numero di controinteressati.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta perché il pregiudizio grave e irreparabile è stato prospettato in termini meramente eventuali: il ricorrente ha allegato una possibile penalizzazione nella graduatoria, ma non ha dimostrato un danno cautelare concreto e attuale. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei potenziali controinteressati. Il Ministero della Giustizia dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il ricorso, l’ordinanza, l’elenco dei controinteressati e gli avvisi prescritti, mantenendoli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciando al ricorrente attestazione dell’avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, ma il Tribunale ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente dimostrato.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    L’elevato numero dei potenziali controinteressati giustifica l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, con le modalità stabilite dal giudice.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto consiste soltanto nella possibile futura collocazione deteriore in una graduatoria e non è allegato e dimostrato come danno grave, concreto e irreparabile.
  • Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e prescrivere specifiche modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della prova degli adempimenti, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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