Cassazione Penale, Ordinanza n. 29444/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte d'appello, deducendo un unico motivo centrato sull'applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità). La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva della necessaria specificità: essa si limita a riproporre profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata. Inoltre, il motivo mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e non indica specifici travisamenti delle emergenze processuali.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
Richiamato come esimente di stato di necessità, ma il motivo di ricorso che ne invocava l'applicazione è stato ritenuto generico e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza contenere una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che il ricorrente deduca specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- L'inosservanza dell'onere di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso; a tale esito conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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