Cassazione Penale, Sentenza n. 4250/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rissa aggravata e lesioni volontarie aggravate, deducendo errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Lamentavano che la Corte d'appello non avesse confutato specificamente le censure rivolte alla sentenza di primo grado, in particolare la mancata valutazione della versione difensiva secondo cui gli imputati erano stati gratuitamente aggrediti e si erano difesi, nonché l'attendibilità delle dichiarazioni della titolare del bar (testimone terzo). Contestavano inoltre il mancato assorbimento del reato di lesioni nella rissa e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha richiamato il principio secondo cui la motivazione della sentenza d'appello può essere ammessa per relationem a quella di primo grado solo se le censure non introducono argomenti nuovi o specifici non già criticati; ha rilevato che la Corte territoriale non si è confrontata adeguatamente con le critiche mosse dai ricorrenti (in particolare sulla valutazione della legittima difesa e sull'attendibilità delle dichiarazioni della titolare dell'esercizio). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, lasciando assorbite le altre doglianze da esaminare nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822)
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Principio secondo cui, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza d'appello può richiamare per relationem la motivazione di primo grado purché le censure non contengano elementi o argomenti nuovi e non specificamente e criticamente censurati; il giudice d'appello però non può limitarsi ad aderire alla motivazione di primo grado se i motivi d'appello sono specifici.
Principio processuale sulla funzione del giudice di appello e sui limiti del riesame
Il giudice d'appello esercita un controllo devolutivo ma non è tenuto a riesaminare puntualmente questioni già valutate in primo grado se la decisione di primo grado è argomentata e non specificamente contestata; tuttavia, se i motivi d'appello risultano specifici, il giudice d'appello deve confrontarsi puntualmente con essi e motivare le ragioni del rigetto.
Principio relativo alla legittima difesa in caso di rissa
La configurabilità dell'esimente della legittima difesa in caso di rissa richiede una valutazione motivata delle circostanze e dell'attendibilità delle fonti; il semplice richiamo alle condizioni generali della rissa non è sufficiente per escludere la legittima difesa quando la difesa sostiene di essere stata aggredita.
Massime di principio
- Se l'appello contiene doglianze specifiche e fondate sulla motivazione di primo grado, la Corte d'appello non può limitarsi ad aderire alla motivazione di primo grado per relationem senza confutare espressamente le critiche mosse dalla difesa.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo quando le censure non introducono argomenti nuovi o non specificamente contestati; in presenza di censure puntuali il giudice d'appello deve fornire una motivazione autonoma o esplicita confutazione.
- Quando gli imputati affermano di essere stati aggrediti e di essersi difesi (ricorso all'istituto della legittima difesa), il giudice deve valutare in modo motivato l'attendibilità delle prove e delle dichiarazioni dei testi terzi: il richiamo generico alla rissa non supplisce a tale valutazione.
- La mancata trattazione specifica di questioni quali l'assorbimento di reati concorrenti o il riconoscimento di attenuanti generiche può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, una difesa che prospetta un quadro fattuale alternativo deve formulare censure specifiche e mirate in grado di circoscrivere l'ambito del riesame d'appello; il giudice d'appello deve darne conto esplicitamente nelle proprie argomentazioni.
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