Sentenza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Novara U.S.P. prot. n. 4081 del 1.07.2025, notificato in pari data alla ricorrente, con il quale ne è stata decretata l’esclusione dal concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, finalizzato all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con particolare riferimento al decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Novara U.S.P. prot. n. 12154 del 4.07.2025, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la Regione Sicilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da un concorso pubblico per l’accesso ai ruoli del personale docente e, in via connessa, graduatoria regionale del concorso per la classe A061
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha partecipato al concorso nazionale su base regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per la classe di concorso A061 nella Regione Sicilia. L’amministrazione ne ha disposto l’esclusione ritenendo insussistenti i requisiti di partecipazione e assumendo che la candidata non avesse fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4 del bando, dell’art. 3 del d.m. n. 205/2023, del d.lgs. n. 59/2017 e degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto di possedere il titolo di studio richiesto, il servizio scolastico necessario nella specifica classe di concorso e i 24 CFU/CFA conseguiti entro il termine previsto. Ha inoltre evidenziato di avere riscontrato la comunicazione procedimentale, di essere stata successivamente ammessa alle prove pratica e orale e di avere superato il concorso. Il TAR ha esaminato anche d’ufficio la competenza territoriale, rilevando che essa si era ormai radicata in capo al TAR Piemonte in conseguenza dell’ordinanza cautelare non impugnata che aveva ritenuto sussistente la competenza del Tribunale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto consolidata la propria competenza territoriale. La decisione cautelare non impugnata, con la quale era stata riconosciuta la competenza del TAR e disposta l’ammissione con riserva della candidata, vincola anche la successiva decisione di merito; il potere officioso di rilevare l’incompetenza si esaurisce, secondo l’orientamento richiamato, nella fase cautelare. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha verificato in concreto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, del bando: titolo di studio coerente con la classe A061, almeno tre anni di servizio scolastico nei cinque anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e conseguimento dei 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022. La mancata trasmissione, il 5 marzo 2025, della documentazione esattamente richiesta dall’amministrazione non comportava rinuncia alla partecipazione né giustificava l’esclusione, poiché i requisiti erano preesistenti, erano stati indicati nella domanda e risultavano successivamente documentati. Inoltre, la candidata aveva comunque fornito un riscontro alla comunicazione di avvio e, dopo tale riscontro, era stata convocata alle prove, circostanza idonea a farle ritenere concluso positivamente il procedimento. L’amministrazione avrebbe dovuto acquisire autonomamente le informazioni già in suo possesso, anche perché il Ministero aveva attestato il possesso dei titoli professionali per la classe A061. Il decreto di esclusione è stato quindi annullato. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023
“fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”
La disposizione consente la partecipazione a chi possieda il titolo di studio richiesto e, alternativamente, abbia maturato il servizio scolastico previsto oppure abbia conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA secondo il previgente ordinamento.
art. 3 decreto ministeriale n. 205/2023
Costituisce la disciplina regolamentare di riferimento per i requisiti di ammissione al concorso, recepita dall’art. 4 del bando.
art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124
È richiamato dal bando per la valutazione del servizio scolastico utile ai fini del requisito di partecipazione.
artt. 3, 7 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione all’istruttoria, alla partecipazione procedimentale e alla valutazione delle informazioni fornite dall’interessata.
art. 15 c.p.a.
La disciplina della competenza territoriale è stata interpretata nel senso che il potere officioso di rilevare l’incompetenza si esaurisce, secondo l’orientamento richiamato, nella fase cautelare; la decisione sulla competenza adottata in tale fase vincola anche il merito se non impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione a un concorso pubblico, l’amministrazione deve verificare sostanzialmente la sussistenza dei requisiti previsti dal bando, senza disporre l’esclusione quando il candidato dimostri di possedere requisiti preesistenti e tempestivamente indicati nella domanda, anche se la relativa documentazione non è stata prodotta esattamente nel corso di un successivo subprocedimento di verifica.
- La mancata produzione della documentazione richiesta con la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione non equivale automaticamente a rinuncia alla partecipazione, soprattutto quando l’interessato abbia comunque fornito un riscontro, sia stato ammesso alle prove e i requisiti risultino aliunde comprovati.
- L’amministrazione non può aggravare la posizione del candidato chiedendogli di produrre documenti o attestazioni relativi a fatti già risultanti dai propri archivi o comunque già conosciuti dall’amministrazione stessa, quando i dati siano acquisibili d’ufficio e l’amministrazione disponga del potere di certificarli.
- Quando il giudice amministrativo abbia affermato la propria competenza territoriale con un’ordinanza cautelare non impugnata, tale decisione, anche se implicita nella concessione della tutela cautelare, preclude il successivo rilievo officioso dell’incompetenza nel giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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