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Legge

L.R. Veneto 37/2012

Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati.

Normativa regionaleL.R. Veneto 37/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto prevede, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 2013, un contributo integrativo per gli organismi di formazione accreditati che, per ritardi della Regione nell’erogazione di finanziamenti per la formazione iniziale, debbano ricorrere al credito bancario. Il contributo è nei limiti delle risorse di bilancio, con modalità e criteri fissati dalla Giunta, e copre gli oneri rapportati al tasso attivo del tesoriere regionale.

Contributi integrativi agli organismi di formazione accreditati per interessi passivi su anticipazioni di finanziamenti

Contributi integrativi agli organismi di formazione accreditati

La legge regionale del Veneto introduce una misura eccezionale e temporanea a sostegno degli organismi di formazione professionale accreditati che operano nell’ambito della formazione iniziale e dell’obbligo formativo. L’intervento è pensato per compensare i maggiori oneri finanziari derivanti dal ricorso al credito quando la Regione ritardi l’erogazione dei finanziamenti per temporanea indisponibilità di cassa.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda esclusivamente:

  • organismi di formazione professionale beneficiari di finanziamenti pubblici ai sensi della legge regionale n. 10 del 1990;
  • organismi accreditati ai sensi della legge regionale n. 19 del 2002;
  • attività finanziate di formazione iniziale nell’ambito dell’obbligo formativo.

La finalità è garantire l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione, connesso al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, sostenendo la continuità dei percorsi formativi quando i soggetti attuatori debbano anticipare risorse tramite mercato creditizio per ritardi di pagamento dell’amministrazione regionale.

Presupposto per il contributo

Il contributo integrativo spetta nei casi in cui:

  • l’organismo abbia ottenuto un credito presso il mercato creditizio;
  • il ricorso al credito sia dovuto a differimenti dell’amministrazione regionale nell’erogazione dei finanziamenti previsti;
  • il ritardo dipenda da temporanea indisponibilità di cassa della Regione.

La misura è inoltre soggetta ai limiti e alle condizioni del regolamento europeo de minimis richiamato dalla legge.

Misura economica del contributo

Il contributo integrativo è commisurato al tasso attivo di interesse applicato dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa, secondo la convenzione di tesoreria vigente, calcolato sull’importo del credito contratto dall’organismo richiedente.

Restano fermi:

  • il limite delle risorse di bilancio disponibili;
  • il rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Procedure di accesso e riparto delle risorse

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, deve definire:

  • le modalità di presentazione delle domande;
  • i criteri di ripartizione delle risorse disponibili;
  • le procedure di erogazione del contributo.

Durata della legge

La legge ha efficacia temporanea e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2013. Si tratta quindi di una disciplina limitata nel tempo, legata alla fase di crisi economica e alla convenzione di tesoreria richiamata nei lavori preparatori.

Copertura finanziaria

Gli oneri per l’attuazione della legge sono quantificati in 1.000.000 di euro per l’esercizio 2012 e trovano copertura nelle risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione Professionale” del bilancio di previsione 2012.

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