Cassazione Penale, Sentenza n. 24492/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 01/12/2021 della Corte d'Assise d'Appello di Napoli che aveva confermato le condanne per l'omicidio di Solla Salvatore e il tentato omicidio di Ardu Giovanni (ergastolo per De Micco Luigi e De Martino Antonio; anni 30 per Esposito Alessio e Principe Davide). Le censure principali vertevano su: (a) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con i decreti n. 3835/16 e 4108/16 per presunta illegittima acquisizione dei numeri telefonici a seguito di attività di polizia sugli apparecchi di Carbone e De Martino (violazioni degli artt. 55, 348, 352, 244, 357 c.p.p., principi costituzionali e CEDU); (b) vizio di motivazione, travisamento della prova e carenza del dolo di concorso per alcuni imputati (in particolare Principe ed Esposito); (c) vizi nella quantificazione degli aumenti di pena in continuazione e nel riconoscimento di aggravanti (premeditazione, metodo mafioso, ruolo direttivo, arma/ricettazione); (d) violazione del divieto di ne bis in idem e sovrapposizione di giudicati in ordine al delitto associativo (art. 416-bis) per De Micco.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato le doglianze principali. Ha ritenuto legittima la qualificazione dell'acquisizione del numero di utenza operata dalla polizia giudiziaria come atto urgente/"innominato" ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p., quindi non soggetto a preventiva autorizzazione e non affetto da inutilizzabilità tale da inficiare le successive intercettazioni. Ha inoltre escluso l'operatività della cosiddetta "inutilizzabilità derivata" (teoria del "frutto dell'albero avvelenato") nell'ordinamento italiano: l'eventuale illegittimità di atti di polizia non determina automaticamente l'inutilizzabilità di prove successivamente acquisite con atti autonomi e conformi. Sul piano probatorio la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione congiunta degli indizi (sms, celle, comportamenti investigativi, dichiarazioni di collaboratori) che ha portato all'affermazione di responsabilità per concorso nei delitti contestati; ha respinto le censure relative alla premeditazione, alla qualificazione della associazione come armata, al ruolo direttivo e ai calcoli dei aumenti in continuazione, ritenendo le motivazioni di merito adeguate. In sostanza le condanne confermate in appello sono state ritenute non censurabili in cassazione e i ricorsi sono stati in larga parte respinti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.p.
Ha carattere generale sugli atti urgenti della polizia giudiziaria; la Corte ha richiamato che alcune attività emergenziali rientrano negli atti urgenti/innominati demandati alla polizia giudiziaria.
art. 348 c.p.p.
Le operazioni urgenti ed "innominate" della Polizia giudiziaria (art. 348) sono autonome e non richiedono preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione del numero da display rientri in tale nozione.
art. 352 c.p.p.
Norma sulle perquisizioni; le difese hanno invocato la nuova disciplina sulle acquisizioni informatiche, ma la Corte ha distinto l'ispezione/estrazione di un numero dalla perquisizione soggetta a formalità particolari.
art. 244 c.p.p.
L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato
Richiamata dalle difese per sostenere l'obbligo di decreto; la Corte ha però osservato che l'art. 357 (documentazione) non si applica alle attività ex art. 348 e che l'omessa documentazione non comporta automaticamente inutilizzabilità.
art. 357 c.p.p.
Disposizione sulla documentazione delle attività di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la disciplina non comprenda le attività urgenti innominate ex art. 348 e che la mancata documentazione non provoca automaticamente nullità o inutilizzabilità.
art. 266 e 267 c.p.p.
Norme sulle intercettazioni e sulla loro utilizzabilità; la Corte ha ricordato che il giudice del dibattimento decide in autonomia sull'utilizzabilità delle intercettazioni e che il giudicato cautelare non vincola il giudice di merito.
art. 191 c.p.p.
Riferimento normativo fra procedure cautelari e inutilizzabilità; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno escluso l'estensione per via interpretativa di un principio generale di inutilizzabilità derivata.
art. 416-bis c.p.
Delitto di associazione mafiosa; la Corte ha esaminato la delimitazione temporale della permanenza associativa (reato permanente) e ha confermato che, se l'imputazione è formulata in forma aperta, la cessazione della permanenza deve farsi coincidere con la sentenza di primo grado.
art. 649 c.p.p.
Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei reati permanenti, la data di cessazione della permanenza va individuata secondo le regole di contestazione e la sentenza di primo grado.
art. 82 c.p.
Norma sull'aberratio ictus plurilesiva: costituisce fattispecie autonoma che comporta aumento per relationem rispetto al reato più grave; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e la conseguente modulazione della pena.
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che la valutazione congiunta degli indizi può giustificare il concorso di persone quando l'accordo e i contributi materiali risultano dall'esame complessivo delle prove.
Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 CEDU)
I profili convenzionali e costituzionali sono stati evocati dalle difese in relazione alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che le censure non impongano l'inutilizzabilità degli atti impugnati alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale sul tema.
Massime di principio
- L'acquisizione del numero di utenza mediante ispezione del display di un cellulare da parte della polizia giudiziaria può rientrare nelle attività urgenti/"innominate" ex artt. 55 e 348 c.p.p. e non richiede preventiva autorizzazione giudiziaria; tale acquisizione è, salvo casi particolari, utilizzabile per disporre intercettazioni successive.
- Nel diritto italiano non trova applicazione automatica la teoria del "frutto dell'albero avvelenato": l'illegittimità di un atto di polizia non rende automaticamente inutilizzabili tutte le prove successive ottenute con atti autonomi; occorre valutare l'autonomia e la legittimità degli atti successivi.
- Il giudice del dibattimento valuta autonomamente l'utilizzabilità delle intercettazioni e il giudicato cautelare (Cassazione in sede cautelare) non vincola in modo assoluto il giudice di merito.
- In tema di reato permanente (es. associazione mafiosa contestata in forma "aperta"), la cessazione della permanenza va individuata con riferimento alla sentenza di primo grado quando il capo d'imputazione non fissa un termine finale; ciò ha rilievo in ordine al divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem).
- In cassazione il sindacato sul merito probatorio è limitato: il ricorso può avere successo solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica o contraddittoria; non è possibile una rivalutazione libera delle prove.
- La prova indiziaria può essere valutata congiuntamente: sms, dati di aggancio delle celle, condotte correlate (es. contemporanea disattivazione di SIM, spostamenti) e dichiarazioni di collaboratori possono concorrere a formare un quadro indiziario idoneo a sostenere la responsabilità quando la valutazione del giudice sia coerente e motivata.
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