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Sentenza

Sentenza n. 4816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un manufatto residenziale abusivo di circa 60 mq, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti avevano presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004 per un fabbricato destinato a civile abitazione. Roma Capitale aveva adottato un preavviso di rigetto e, successivamente, il diniego, ritenendo l’immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale, inclusa nel Parco di Veio, e applicando l’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2004. Gli appellanti hanno dedotto: l’insussistenza o l’indimostrazione dei vincoli sull’area; l’illegittima applicazione della normativa regionale, ritenuta più restrittiva di quella statale e non applicabile retroattivamente agli abusi realizzati prima della sua entrata in vigore; la disparità di trattamento derivante dalla rilevanza di vincoli anche sopravvenuti; la formazione del silenzio-assenso per il decorso di oltre trentasei mesi dalla domanda; il difetto di istruttoria e l’omessa pronuncia del TAR sulle censure relative al difetto di istruttoria e alla disparità di trattamento, anche in relazione ad altri condoni eventualmente rilasciati nella medesima area. In appello è stata inoltre depositata documentazione nuova, costituita da una relazione di inquadramento urbanistico e da una relazione tecnica asseverata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. Nel merito ha respinto l’appello. La censura sull’inesistenza del vincolo è stata ritenuta generica e non idonea a superare la motivazione del diniego, che richiamava la verifica dell’Ufficio Schede Urbanistiche e il P.T.P. 15/7 Veio Cesano TI/23; l’inclusione dell’immobile nel Parco di Veio è stata quindi ritenuta non adeguatamente contestata e provata in senso contrario dagli appellanti. È stata ritenuta applicabile la legge regionale Lazio n. 12/2004, il cui art. 3, comma 1, lett. b), esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate anche prima dell’apposizione del vincolo quando ricadano su immobili vincolati a tutela dei parchi e delle aree naturali protette. Il manufatto residenziale di circa 60 mq è stato ricondotto alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003; in area vincolata il condono statale è invece limitato alle opere minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il diniego è stato pertanto ritenuto congruamente motivato nell’esercizio di un potere vincolato. Il Collegio ha escluso la formazione del silenzio-assenso, poiché esso presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accoglimento della domanda e non può formarsi quando il vincolo paesaggistico o ambientale precluda a priori il condono per opere di tipologia 1, 2 o 3. È stata inoltre esclusa la necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2021. Il richiamo alla maggiore urbanizzazione dell’area non è stato ritenuto sufficiente a superare le esigenze di tutela paesaggistica. La sentenza del TAR è stata confermata e le spese dell’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Vieta, salvo le eccezioni previste, la produzione in appello di documenti nuovi non prodotti in primo grado; la documentazione depositata per la prima volta dagli appellanti è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    non sono comunque suscettibili di sanatoria: … le opere ... realizzate, anche prima della apposizione del vincolo ... su immobili soggetti a vincoli ... a tutela dei parchi e delle aree naturali protette ...

    Esclude dalla sanatoria regionale le opere abusive, anche anteriori all’apposizione del vincolo, realizzate su immobili vincolati a tutela dei parchi e delle aree naturali protette, quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla disposizione.

  • art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003

    In area vincolata limita la condonabilità alle opere di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; restano escluse le opere delle tipologie 1, 2 e 3.

  • Allegato 1, tipologia 1, d.l. n. 269/2003

    La costruzione del fabbricato residenziale di circa 60 mq è stata qualificata come intervento di tipologia 1, non condonabile in area vincolata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 181/2021

    Richiamata per rilevare che la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004 era stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • La normativa regionale sul condono edilizio può introdurre condizioni più restrittive rispetto alla disciplina statale e può escludere dalla sanatoria opere abusive realizzate anche prima dell’apposizione del vincolo, se la disposizione regionale lo prevede espressamente e l’immobile ricade in un’area protetta o sottoposta a tutela paesaggistica.
  • In area vincolata, il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è limitato alle opere minori corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela; le opere riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili, anche se il vincolo comporta un’inedificabilità relativa o l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per l’accoglimento e non si forma per il solo decorso del termine quando un vincolo paesaggistico o ambientale precluda a priori la sanatoria dell’abuso.
  • Quando il provvedimento di diniego richiama una specifica verifica dell’ufficio competente e gli strumenti di pianificazione o tutela dai quali risulta l’inclusione dell’immobile in un’area protetta, la contestazione dell’interessato deve essere specifica e adeguatamente provata; una generica negazione del vincolo non è sufficiente.
  • La qualificazione dell’area come già densamente urbanizzata non impone all’amministrazione di disapplicare o attenuare il vincolo paesaggistico, poiché l’imposizione del vincolo mira anche a conservare l’integrità del bene e a impedire la prosecuzione di usi incompatibili con tale finalità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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