Cassazione Civile, Ordinanza n. 37505/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e IMU per il 2012, emessi dal Comune su immobili adibiti a complesso fieristico. Dopo il classamento d’ufficio disposto dall’Agenzia del Territorio nel 2008, che aveva mutato la categoria catastale da E/9 a D/8 e attribuito una nuova rendita, la contribuente aveva impugnato gli avvisi. In primo grado la pretesa era stata ridotta e le sanzioni eliminate. In appello la CTR aveva parzialmente accolto il gravame del Comune, riducendo le imposte fino al 9 settembre 2010 e confermando l’eliminazione delle sanzioni, ritenendo non dovuta alcuna dichiarazione perché il diverso classamento era immediatamente conoscibile dal Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 10 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 67-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’obbligo dichiarativo ICI sarebbe rimasto per le variazioni non risultanti dal modello unico informatico, e che quindi la contribuente avrebbe dovuto presentare dichiarazione anche dopo il 2007; 2) nullità della sentenza per carenza dei requisiti essenziali, per la redazione ritenuta confusa e non idonea a rendere certo il contenuto della statuizione, anche in relazione alla misura della riduzione del tributo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 37, comma 53, del d.l. 223/2006 ha soppresso, in via generale, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI a decorrere dal 2007, una volta divenuto operativo il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, circostanza verificatasi il 18 dicembre 2007; pertanto, per gli anni 2008 e successivi non gravava sul contribuente alcun obbligo dichiarativo, salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma, non ricorrenti nel caso di dati catastali automaticamente confluenti nel sistema. Ha inoltre escluso che le istruzioni amministrative possano derogare alla legge. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che, pur nella sinteticità della motivazione, la sentenza impugnata consentiva di individuare con chiarezza la statuizione: riduzione dell’imposta per gli anni 2008, 2009 e per il periodo sino al 9 settembre 2010, e annullamento delle sanzioni per tutti gli avvisi. Ha quindi disposto la compensazione integrale delle spese per la novità della questione trattata e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992
È la norma sull’obbligo dichiarativo ICI, ma la Corte la legge in coordinamento con la soppressione generale disposta dal d.l. 223/2006, sicché non imponeva la dichiarazione per gli anni in esame dopo l’operatività del nuovo sistema di circolazione dei dati catastali.
art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della violazione denunciata, ma non è ritenuto idoneo a mutare l’esito perché la disciplina speciale sopravvenuta ha soppresso l’obbligo dichiarativo.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006
a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)...
La Corte ne afferma il carattere generale di soppressione dell’obbligo dichiarativo ICI, con operatività subordinata all’accertamento dell’effettiva fruibilità dei dati catastali; le eccezioni vanno lette restrittivamente e non comprendono i dati che confluiscono automaticamente nel catasto.
art. 3-bis d.lgs. n. 463 del 1997
È richiamato solo per delimitare l’eccezione relativa agli atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico; tale eccezione non copre i dati catastali automaticamente acquisibili dal Comune.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per asserita mancanza dei requisiti essenziali della motivazione e della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 287 c.p.c.
È menzionato nel ragionamento della Corte per ribadire che la correzione degli errori materiali spetta al giudice che ha pronunciato la decisione, e che la Corte di cassazione non è sede di correzione materiale della sentenza di merito.
Massime di principio
- La soppressione dell’obbligo di dichiarazione ICI opera in via generale dal 2007, ma la sua concreta applicazione è collegata all’accertata operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali; dopo tale momento, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazioni per le variazioni catastali ordinariamente acquisibili dal Comune.
- Le eccezioni alla soppressione dell’obbligo dichiarativo devono essere interpretate restrittivamente e riguardano solo gli elementi dipendenti da atti non assistiti da procedure telematiche del modello unico informatico, non i dati che affluiscono automaticamente al catasto.
- Le istruzioni o prassi amministrative non hanno valore normativo e non possono derogare alla disciplina primaria di legge.
- La sinteticità della motivazione non determina nullità della sentenza se dal complesso della decisione è comunque possibile individuare con certezza il contenuto della statuizione e il suo oggetto.
- La correzione degli errori materiali della sentenza di merito non può essere chiesta alla Corte di cassazione, ma va rivolta al giudice che ha pronunciato la decisione da correggere.
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