Ordinanza n. 101/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2026 con cui il Comune di -OMISSIS- ha trasmesso il "Progetto Individualizzato - -OMISSIS-" ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 328/2000, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. -OMISSIS- del 10/11/2025 e il verbale della riunione del 05/09/2025, nella parte in cui prefigurano e determinano le criticità del provvedimento finale l'accertamento del diritto del Sig. -OMISSIS- ad ottenere un Progetto Individualizzato ai sensi dell'art. 14 della L. n. 328/2000, e alla luce dei principi di cui al D.lgs. n. 62/2024, che sia effettivamente rispondente ai suoi bisogni e rispettoso dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa; e per la condanna del Comune di -OMISSIS- e dell'AST -OMISSIS-, ciascuno per le proprie competenze, alla predisposizione e attuazione di un Progetto Individualizzato, personalizzato e partecipato che garantisca al ricorrente i sostegni necessari, con particolare riferimento al servizio di trasporto assistito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto Individualizzato predisposto dal Comune ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, contestato nella parte relativa all’accompagnamento educativo durante il trasporto pubblico da e verso il centro diurno
Esito
Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il Progetto Individualizzato trasmesso dal Comune, nonché gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto della persona con disabilità a ottenere un progetto individualizzato effettivamente rispondente ai suoi bisogni e conforme ai requisiti normativi, nonché la condanna del Comune e dell’Azienda Sanitaria Territoriale, ciascuno per le proprie competenze, alla predisposizione e attuazione di un progetto personalizzato e partecipato, comprensivo dei sostegni necessari e, in particolare, del trasporto assistito. La contestazione cautelare riguarda soprattutto la mancata previsione, con spese a carico del Comune, di una figura educativa stabile che accompagni il giovane nell’intero tragitto di andata e ritorno sul trasporto pubblico verso il centro diurno frequentato. Sul punto non era stato raggiunto un accordo con gli interessati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, riservando ogni decisione sul merito. Ha ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile con riferimento alla mancata garanzia dell’accompagnamento educativo durante il trasporto pubblico. Ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare, in contraddittorio con gli interessati, la relativa parte del progetto, valutando la necessità di assicurare il raggiungimento del centro diurno e il rientro a casa mediante trasporto pubblico con la presenza di un educatore per l’intero tragitto. L’educatore dovrà essere individuato sentita la famiglia e tenendo conto delle esigenze del ragazzo, compatibilmente con le risorse umane disponibili. L’incombente dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Gli oneri dell’accompagnatore sono stati provvisoriamente posti a carico del Comune, con riserva al merito della decisione sull’eventuale compartecipazione della famiglia. È stata fissata l’udienza pubblica per il 19 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa del progetto individualizzato oggetto di contestazione; il giudice ha disposto il riesame della sua concreta configurazione in relazione ai bisogni della persona con disabilità.
d.lgs. 62/2024
È richiamato dai ricorrenti quale parametro dei requisiti e dei principi cui dovrebbe conformarsi il progetto individualizzato; l’ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della tutela cautelare richiesta e concessa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata previsione nel progetto individualizzato di un sostegno concretamente necessario per consentire alla persona con disabilità di raggiungere e lasciare il centro diurno può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a giustificare misure cautelari.
- Quando un aspetto essenziale del progetto individualizzato non sia stato concordato con la persona interessata e la sua famiglia, l’amministrazione deve riesaminarlo in contraddittorio, valutando concretamente i bisogni individuali e le modalità di sostegno necessarie.
- Il sostegno educativo durante l’intero tragitto di andata e ritorno con il trasporto pubblico può essere imposto in via cautelare quando risulti necessario per garantire l’effettiva fruizione del centro diurno da parte della persona con disabilità.
- In via cautelare, gli oneri economici del sostegno necessario possono essere provvisoriamente posti a carico del Comune, con riserva al giudizio di merito della valutazione sull’eventuale compartecipazione della famiglia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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